Le coperture dei garage e delle autorimesse condominiali sono lavori straordinari cui bisogna provvedere periodicamente soprattutto quando questi ultimi sono sono sotto la copertura del tetto o del lastrico solare del palazzo. Per evitare che infiltrazioni di acqua piovana possano comportare danni all’interno dei locali, infatti, è necessaria l’impermeabilizzazione delle coperture.

Come vanno ripartite le spese dell’impermeabilizzazione di tali locali? Riguardano soltanto i titolari dei posti auto coperti o tutti i condomini?

Se i garage fanno parte dell’asse dell’edificio (e quindi ricadono sotto la copertura del tetto del palazzo stesso) il problema non si pone poiché i locali in questione non avranno una copertura autonoma.

Ma se i posti auto coperti si trovano separati dall’edificio si applicano diversi criteri.

Se la copertura dei locali è calpestabile (magari coperta da un cortile o un giardino condominiale, passaggi condominiale ecc…) la spesa viene ripartita nel seguente modo: a carico dei proprietari dei locali sono le spese di intonaco, di tinteggiatura, e di decorazione del soffitto, a carico di chi utilizza il piano calpestabile le spese richieste per quest’ultimo. In ogni caso la divisione avviene attraverso le tabelle millesimali.

Se la copertura dei posti auto, invece, non è calpestabile, la spesa sarà sostenuta interamente dai proprietari dei garage e delle autorimesse in base ai millesimi.