Dopo le modifiche apportate alla convivenza di fatto dal decreto Cirinnà sono molte le domande che i conviventi si pongono su quello che burocraticamente deve essere fatto per formalizzare la convivenza.

Bisogna, in questo caso distinguere tra due tipi di convivenza: quella di fatto formalizzata e quella di fatto non formalizzata.

Convivenza di fatto formalizzata

In questo caso la convivenza va dichiarata all’anagrafe e permette  di risultare nello stato di famiglia uno dell’altro.  Con la dichiarazione di coabitazione all’anagrafe i due conviventi potranno godere dei benefici portati dal decreto Cirinnà che si applica solo a persone maggiorenni unite da legami affettivi e di coppia con reciproca assistenza morale e materiale.

Una persona separata e non divorziata non può, secondo la legge, definirsi un convivente di fatto. E’ necessario, per questo, che arrivi la sentenza di divorzio.

I due conviventi dovranno dichiarare di fronte all’ufficiale dell’anagrafe o inviando un fax al Comune (va bene anche la via telematica) di coabitare nella stessa casa e di avere residenza nello stesso Comune.

Convivenza di fatto non formalizzata

La convivenza, però, non deve per forza essere formalizzata. La dichiarazione all’Anagrafe, quindi, non è obbligatoria anche di fronte a rapporti stabili e duraturi. Anche coloro che vivono insieme con continuità condividendo la propria vita per almeno 2 anni la convivenza è considerata stabile.