Con la legge Cirinnà in Italia è stata introdotta una legge che disciplina unioni civili e convivenze di fatto anche se lo fa in maniera diversa.

Con la legge Cirinnà si è cercato di dare una regolamentazione ai rapporti di coppia che non rientrano nel matrimonio ma, come abbiamo accennato i due tipi di unione, quella civile prevista per le coppie omosessuali, e quella di fatto per persone dello stesso sesso o eterosessuali.

In questo articolo ci soffermeremo sulle differenze sostanziali tra le due tipologie di unioni per quanto concerne il fattore eredità.

Eredità conviventi di fatto e unioni civili

Lo status di convivente di fatto riconosce alla coppia diritti e doveri che solitamente spettano al coniuge ma in maniera abbastanza limitata: ordinamento penitenziario, diritto di successione nel contratto di locazione e diritti in caso di malattia grave.

Per quel che riguarda, invece, l’unione civile, prevista solo per le coppie omossessuali, i diritti e i doveri sono assimilabili a quelli che comporta il matrimonio anche in ambito di diritto successorio: alla coppia, ed in particolare al convivente superstite, viene riconosciuta anche una quota del patrimonio appartenuta al de cuius. Il diritto di quota legittima, quindi, una volta riconosciuto solo ai parenti più stretti, vienen riconosciuto anche alle coppie unite tramite Unione Civile.

La disparità di trattamento nasce proprio da questo: il diritto all’eredità del partner è riconosciuto soltanto nelle Unioni Civili ma non nella convivenze di  fatto.

Leggi anche: Pensione di reversibilità e la legge Cirinnà