L’Agenzia delle entrate ha fatto il punto sulle novità introdotte dal D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, sulle cartelle esattoriali. Anche alla luce delle modifiche  introdotte in fase di conversione in legge. Ecco i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate-riscossione sul “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021. Decreto recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Cartelle esattoriali. Le novità del D.L. fiscale

Le novità introdotte in materia di cartelle esattoriali da parte del D.

L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, sono diverse. In fase di conversione in legge, sono state introdotte alcune modifiche rispetto al testo originario del decreto.

In primis, il decreto ha rivisto i termini di scadenza delle rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter.

Nello specifico, i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021 della «Rottamazione-ter», del «Saldo e stralcio» e della «Rottamazione UE» alle scadenze di legge, sono riammessi ai benefici della Definizione agevolata con pagamento effettuato entro il 9 dicembre. Per il pagamento entro questo nuovo termine ha trovato applicazione la tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Difatti, i pagamenti potevano essere effettuati entro il 14 dicembre 2021.

Notifica cartelle a 180 giorni

Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Il testo originario del decreto prevedeva un termine di 150 giorni. Con la legge di conversione il termine viene portato a 180 giorni.

I termini per proporre ricorso rimangono quelli ordinari, ossia entro 60 giorni dalla notifica.

Attenzione, inizialmente sembrava certa la previsione di estensione del suddetto termine anche agli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate e agli avvisi di addebito INPS.

Tuttavia il testo finale del decreto non contiene tale previsione.

Decadenza tardiva per le rateazioni in corso

Le agevolazioni riguardano anche le rateazioni in corso.

Nello specifico, come riportato sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si ha con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.

Attenzione, per le rateizzazioni con richieste presentate e accolte successivamente dal 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. Si ritorna alle regole ordinarie, ex art.19 del DPR 602/73.

Misure che rientrano nel c.d bonus cartelle esatttoriali.