Ai fini della verifica della perdita di fatturato, per accedere al contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni, i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, devono tener conto anche del contributo integrativo del 4%, addebitato in via facoltativa al committente; per i professionisti iscritti alla casse private, commercialisti, avvocati ecc, il contributo integrativo concorre alla base imponibile Iva ma non al reddito da tassare. Come avviene invece per i professionisti iscritti alla Gestione separata.  In questo approfondimento, noi di InvestireOggi ti daremo delle indicazioni utili per calcolare correttamente il fatturato da indicare nell’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto.

Il contributo a Fondo perduto nel D.L. Sostegni

Le domande per le richieste del contributo a fondo perduto previsto dall’art.1 del D.L. 41/2021, D.L. Sostegni, possono essere inviate già dallo scorso 30 marzo. In redazione sono numerosi i quesiti che stiamo ricevendo soprattuto in riferimento alla verifica del requisito della perdita di fatturato. Un aspetto che ha suscitato molti dubbi riguarda il trattamento del contributo integrativo che i professionisti addebitano in fattura al committente.

Infatti, per accedere al contributo a fondo perduto è necessario rispettare precisi requsiti. In primis, è necessario avere un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.

Ma ciò non è sufficiente.

Infatti, è rihciesto, alternativamente:

  1. che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019;
  2. aver aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019 in avanti.

Per chi ha aperto la partita iva dal 2019 in avanti, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Fermo restando il requisito del monte ricavi compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Il contributo a Fondo perduto nel D.L. Sostegni: il calcolo del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

La percentuale applicata alla differenza varia tra il 20% e il 60% a seconda del monte/ricavi compensi conseguiti nel 2019.

Le percentuali sono così individuate:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

L’importo minimo del contributo non può essere inferiore a: 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per i soggetti diversi dalla persone fisiche (Società, ENC).

Il contributo a Fondo perduto nel D.L. Sostegni: il calcolo del fatturato

Nella Guida dell’Agenzia delle entrate “Contributo a fono perduto del D.L. Sostegni”, ai fini del calcolo del fatturato è specificato che:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione
  • nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
  • gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Fondo perduto e contributo integrativo: concorrenza al fatturato

Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare l’eventuale concorrenza del contributo previdenziale integrativo ai fini dal calcolo del fatturato.

Qui, è necessario fare un discorso separato tra professionisti senza cassa ossia iscritti alla Gestione separata Inps e quelli che invece hanno una propria cassa privata. Si pensi ad esempio a commercialisti, avvocati ecc.

A tal proposito, per i professionisti senza cassa, il contributo integrativo concorre sia alla base imponibile Iva sia ai compensi da tassare. Nel loro caso, sembrerebbe che il contributo integrativo sia da intendere quale fatturato. Da qui, dovrebbe essere considerato ai fini della verifica delle perdita di fatturato 2019/2020.  Per i professionisti iscritti alla casse private, commercialisti, avvocati ecc, il contributo integrativo concorre alla base imponibile Iva ma non al reddito da tassare. Da qui, per tali soggetti potrebbe derivare un trattamento differenziato ai fini del calcolo del fatturato. Essendo che non concorre al monte compensi da tassare, non dovrebbe essere inteso neanche quale “fatturato”. Anche se il concetto di ricavi non coincide con quello di fatturato.

Detto ciò, sarebbe necessario un chiarimento immediato da parte dell’Agenzia delle entrate anche in riferimento al corretto inquadramento del contributo integrativo nel calcolo del fatturato.