E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 223 dell’8 settembre 2020 il decreto 7 luglio 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che determina il contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare per colf e badanti e ciò in attuazione del comma 7 art. 103 del decreto Rilancio.

Un ripasso della norma per la regolarizzazione di colf, badanti e braccianti

Ricordiamo che il comma 1 del menzionato art. 103 del decreto Rilancio ha previsto che i datori di lavoro potessero presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.

La disposizione è stata fissata per i seguenti settori di attività:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il successivo comma 2, ha altresì previsto la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne facessero richiesta e che risultassero presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020 e che avessero svolto attività di lavoro nei settori nei citati settori, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall’Inps. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto.

Il contributo forfetario dovuto per la regolarizzazione

IL comma 7 dello stesso art. 103 dispone poi che per l’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e 2, ai fini della regolarizzazione occorreva versare un contributo rispettivamente di 500 euro e 130 euro per ciascun lavoratore.

Inoltre, è stato previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione andavano stabilite con decreto apposito decreto ministeriale.

Quest’ultimo è stato firmato il 7 luglio scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come detto, lo scorso 8 settembre. Nel dettaglio il contributo è stato stabilito in:

  • euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

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