L’Agenzia delle Entrata è pronta a riscuotere tutti i contributi a fondo perduto erogati alle partita Iva per errore. Con la risoluzione n. 38/E la Divisione contribuenti ha infatti ufficializzato i recuperi, rendendo noti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24. Nella stessa nota, sono stati forniti poi codici per la restituzione spontanea, ma tramite il il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

Contributo a fondo perduto 2021: a chi spetta il bonus di sostegno erogato per far fronte all’emergenza Covid

Il decreto Sostegni, proprio durate la seconda ondata di marzo, ha istituito un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti, titolari di P. Iva che:

  • svolgessero attività d’impresa, arte o professione;
  • producessero reddito agrario;
  • oppure ancora se fossero stati liberi professionisti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Misura e condizioni di accesso all’aiuto economico riconosciuto, per far fronte all’emergenza Covid, sono poi state definite dal decreto stesso.

A tal proposito, all’articolo 1 è stato stabilito che per scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta. Il contribuente, in questo modo, può utilizzare il credito in compensazione, presentando il modello F24 telematico.

Chi non rientra nelle categorie di beneficiari previsti dal legislatore, dunque, è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito. In particolare, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021, sono state approvate sia le modalità attuative per il
riconoscimento del contributo, sia le modalità di restituzione. Di questi e dei nuovi codici tributo si dovrà tener conto per regolarizzare la propria posizione con il Fisco.

Contributo Covid a fondo perduto: chi deve restituirlo e come

Come stabilito dal – già citato – provvedimento AE del 2 luglio 2021, il contributo a fondo perduto non spettante (compresi quelli usati in compensazione) vanno restituiti dal soggetto che ha percepito le somme in tutto o in parte.

Chiunque sia nella posizione di dover pareggiare i conti con il Fisco, dunque, può farlo anche a seguito di rinuncia, restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi. Allo stesso tempo, sarà tenuto a versare le relative sanzioni ma ridotte, così come ha previsto il legislatore per l’adempimento spontaneo.

Per procedere con compensazione o restituzione, allora, il contribuente (o il suo intermediario) potrà ricorrere al modello F24, riportando – nello stesso – come accennato sopra – gli appositi codici tributo.

Come funziona la compensazione

Nel caso di compensazione, ha reso noto l’AE, il codice tributo istituito è “6946” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione, invece, può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Come funziona la restituzione

Al contrario, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con
elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • 8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
  • 8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
  • 8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

Va ricordato, infine, che in sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.