Chi ha fatto richiesta di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio pur non avendone diritto (la domanda scade il 13 agosto), deve tener conto che oltre al rischio di subire una sanzione amministrativa incorre nella più grave possibilità di sanzioni “penali” fino alla reclusione.

Riguardo la sanzione amministrativa, è sufficiente ricordare che se, dopo aver fatto domanda per il contributo e dopo ed averlo percepito, dovesse emergere (dai controlli dell’Amministrazione finanziaria anche i fini della regolarità antimafia) che il beneficio sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate stessa si attiverà per il recupero irrogando altresì la sanzione nella misura del 100% e massima del 200%.

Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata e la possibilità di compensazione in F24. L’atto di recupero va notificato all’interessato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Ad ogni modo, nessuna sanzione sarà applicata se prima di ricevere l’accredito del contributo sul c/c indicato nell’istanza, il richiedente presenta istanza di rinuncia. Inoltre anche dopo l’accredito il richiedente può spontaneamente mettersi in regola restituendo il contributo e ricorrendo al ravvedimento operoso.

La reclusione per il contributo a fondo perduto non spettante: quanti anni si rischiano?

Come anticipato in premessa, non di poco conto sono le ripercussioni “penali” che potrebbero aversi nel caso di ottenimento e non restituzione spontanea del contributo a fondo perduto laddove non spettante in tutto o in parte. Nel dettaglio, troverà applicazione quanto è stabilito all’art. 316-ter del codice penale (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”) in cui si legge che:

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Quindi, il legislatore in questo caso, prevede alternativamente:

  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
  • oppure, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

È altresì stabilita la confisca, in caso di avvenuta erogazione del contributo ed una pensa da due a sei anni per chi ha rilasciato l’autocertificazione antimafia non veritiera.

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