Nel fatturato da considerare ai fini del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio, occorre considerare anche quello derivante dalla vendita di un immobile strumentale dell’impresa?

Questa domanda è stata rivolta, con un’istanza di interpello, all’Agenzia delle Entrate, la quale nel dare la risposta ha richiamato le caratteristiche del beneficio.

Contributo a fondo perduto decreto Rilancio: le condizioni necessarie

In primis, quindi, l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che, per aver diritto al contributo di cui all’art.

25 del decreto Rilancio, il legislatore ha fissato una serie di condizioni. Innanzitutto è stato previsto che il contributo spetta se nell’anno d’imposta 2019, il richiedente ha conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Inoltre, è necessario che oltre alla predetta condizione sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

  1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
  2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
  3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19).

La cessione dell’immobile strumentale nel calcolo del fatturato

Con riferimento alla domanda di cui in premessa, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 518/E del 2 novembre 2020, ha ricordato a chi ha presentato l’istanza di interpello, che nella Circolare n. 15/E del 2020, è stato chiarito che, con riferimento al requisito di cui al punto 1) del predetto elenco,

“dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)…Per ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio del contributo a fondo perduto COVID-19, si ritiene che concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili”.

Sulla base di ciò, dunque, anche la fattura relativa alla cessione dell’immobile strumentale che ha partecipato alla liquidazione IVA del mese di aprile 2019 deve essere considerata ai fini del fatturato relativa a tale mese.

Ricordiamo, infine, che il decreto Ristori, ha istituito un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti interessati da nuovi provvedimenti restrittivi a fronte dell’emergenza Covid-19. Il chiarimento dato in questa sede, troverebbe, pertanto, applicazione anche per questo beneficio visto che anche qui resta fermo il requisito di fatturato commentato in questo articolo.

Potrebbero anche interessarti: