In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e dei relativi effetti negativi sulle attività economiche del Paese, potrebbe arrivare l’esenzione dall’acconto IMU 2021 (in scadenza il 16 giugno 2021) a beneficio degli stessi soggetti aventi i requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021).

La misura di esenzione è contenuta nella bozza (in circolazione) del decreto Sostegni bis allo studio dell’esecutivo in questi giorni. Dalla stessa bozza si evince che tale misura potrebbe, tuttavia, arrivare già in sede di conversione in legge dello stesso decreto Sostegni.

Esenzione acconto IMU 2021 con il decreto Sostegni bis

Con una norma ad hoc contenuta nel decreto Sostegni bis di prossima emanazione, dunque, potrebbero essere esentati dal versamento dell’acconto IMU 2021 gli immobili posseduti dai soggetti che hanno i requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto Sostegni.

L’agevolazione, tuttavia, riguarderebbe i soli immobili in cui il soggetto passivo IMU esercita la propria attività.

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’esenzione, si istituirebbe, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021.

Requisiti contributo a fondo perduto decreto Sostegni per esenzione acconto IMU 2021

Come detto, beneficiari dell’esenzione sarebbero gli immobili in cui i soggetti aventi i requisiti per il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, esercitano la propria attività. Dunque, il beneficio dell’esenzione dell’acconto IMU 2021 riguarderebbe gli immobili in cui è esercitata attività:

  • dalle imprese e lavoratori autonomi
  • dagli enti non commerciali, che svolgono attività commerciale in via non esclusiva né prevalente, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’esenzione competerebbe ai menzionati soggetti, indipendentemente dal codice ATECO dell’attività esercitata, a condizione di non aver conseguito, dalla propria attività commerciale, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, sarebbe richiesto il rispetto di almeno uno tra i seguenti due ulteriori requisiti secondari:

  • importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019
  • attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

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