Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 del c.d. decreto agosto (si attende il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale), spunta il nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici ed in particolare nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  • per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 5 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  • per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni

Le condizioni da rispettare per il contributo a fondo perduto centri storici

E’, come solito, stabilita la condizione del fatturato affinché si possa accedere al contributo in commento.

Nel dettaglio, il beneficio spetta purché:

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore alla metà dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019”.

In altri termini se il fatturato di giugno 2019 è risultato, ad esempio, essere pari a 48.000 euro, affinché si possa godere del contributo è necessario che il fatturato di giugno 2020 risulti essere inferiore a 24.000 euro.

Il calcolo del contributo centri storici: è previsto l’importo minimo

Come avviene per il contributo a fondo perduto di cui al decreto Rilancio (art. 25), anche per quello in commento, l’ammontare spettante è determinato applicando una certa percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno del 2019 (l’importo del contributo non può, comunque, essere superiore a 150.000 euro).

La percentuale da applicare per il calcolo è pari al:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019.

Ad ogni modo il contributo non sarà inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli stessi importi minimi valgono anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.

Seguirà un decreto attuativo che definirà modalità e termini di presentazione delle domande.

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