Se per le sale da ballo, per le discoteche e per i nightclub il contributo a fondo perduto previsto in favore delle attività chiuse per Covid-19 spetta indipendentemente dal monte ricavi conseguito, lo stesso non si può dire per le altre attività. Infatti, per le altre attività ammesse al contributo a fondo perduto, l’importo che sarà accreditato dall’Agenzia delle entrate è strettamente collegato al monte ricavi compensi conseguito nel 2019.

Il contributo a fondo perduto per le attività chiuse per Covid-19

Il D.

L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, all’art.2, ha previsto un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti che hanno dovuto chiudere obbligatoriamente l’attività per almeno 100 giorni, nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 a causa del perdurare dell’emergenza Covid-19Si tratta delle attività che secondo il Governo e i vari decreti emergenziali dallo stesso adottati, sono svolte in luoghi che possono favorire il contagio da Covid-19. Si pensi alle palestre, alle sale da ballo, le discoteche ecc. Il contributo è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del Quadro temporaneo per gli aiuti Covid-19 della Commissione Ue.

Il contributo a fondo perduto è erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate. L’accredito avviene sul conto corrente indicato nell’istanza inviata alla stessa Agenzia delle entrate. Ad oggi manca ancora il provvedimento con il quale saranno fissate le regole per inviare l’istanza. Ad ogni modo,  l’invio può avvenire anche per il tramite del proprio commercialista.

Il contributo spettante dipende dal monte ricavi 2019

L’entità del contributo spettante non è lo stesso per tutte le attività ammesse al contributo a fondo perduto. Infatti, per discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93.29.10), il contributo spettante sarà pari a 25mila euro. Per ciascun beneficiario. Tale limite è stato fissato con un decreto del Mi.Se., il cui testo è già disponibile on line ma che non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il resto del fondo dovrà essere distribuito alle altre attività (allegato 1 del decreto Mi.se) prendendo a riferimento i ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta 2019. Il contributo spettante è pari a:

  • 3mila euro ai soggetti con ricavi e compensi fino a 400mila euro, compresi i richiedenti di nuova costituzione con ricavi/compensi pari a zero;
  • 7.500 euro ai soggetti appartenenti allo scaglione superiore a 400mila euro e fino a un milione di euro;
  • 12mila euro agli esercenti che superano anche quest’ultima soglia.

Si tratta però solo di importi teorici. Infatti l’effettivo importo spettante ai singoli beneficiari dipenderà dal numero di istanze pervenute all’Agenzia delle Entrate. Rispetto alle risorse effettivamente disponibili che sono pari a 140 milioni di euro.