Possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020) anche le società in liquidazione (anche volontaria) ma solo laddove la fase di liquidazione sia stata avviata successivamente al 31 gennaio 2020.

È uno degli importanti chiarimenti diramati dall’Agenzia delle Entrate nella nuova Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 avente ad oggetto ulteriori precisazioni sul predetto beneficio dopo la Circolare 15/E del 13 giugno 2020.

La ratio che sta alla base della scelta della data 31 gennaio 2020 risiede nella circostanza che, poiché “l’attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è generalmente finalizzata al realizzo degli asset aziendali, per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali e per il riparto dell’eventuale residuo attivo tra i soci”, ne deriva, che essendo il 31 gennaio scorso la data della dichiarazione dello stato emergenziale da Covid-19, “non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza”.

Per contro, sono inclusi nell’ambito applicativo del beneficio i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data.

Contributo a fondo perduto: il requisito dei ricavi per le società in liquidazione

Per accedere al contributo occorre ricordare che è necessario soddisfare una serie i requisiti. In primis è indispensabile che l’ammontare di ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non risulti superiore a 5 milioni di euro. Oltre a ciò è necessario che sia presente una o più delle seguenti ulteriori condizioni:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Nel documento di prassi in commento è chiarito che resta fermo anche per le società in liquidazione che il periodo da prendere a riferimento per la verifica della soglia dei ricavi è quello precedente, ossia il 2019.

Inoltre, resta altresì invariato che (secondo quanto chiarito nella comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea) gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizioni di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).