In fase di conversione in legge del Decreto Sostegni, è stata aggiunta una rilevante novità in merito al contributo a fondo perduto riconosciuto a imprese, professionisti e titolari di reddito agrario. Nello specifico, un contributo a fondo perduto ad hoc è riconosciuto anche ai titolari di reddito d’impresa che hanno preso la partita Iva nel 2018 ma, come risulta dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, hanno iniziato l’attività nel 2019. Tali soggetti possono richiedere il contributo a fondo perduto anche se l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019.

 Un decreto Mef dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione della norma, anche ai fini del rispetto del tetto di risorse finanziarie disponibili, fissato in 20 milioni di euro.

La Legge di conversione del decreto Sostegni sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale in questi giorni. Al momento della scrittura di questo approfondimento, non è stata ancora pubblicata.

Il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

L’art.1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni, riconosce un credito d’imposta ai titolari di reddito d’impresa e professionisti con partita iva attiva alla data del 23 marzo. Anche i titolati di reddito agrario possono richiedere il contributo anche se determinano il reddito su base catastale, ex art.32 del DPR 917/86, TUIR.

Contributo a fondo perduto: esclusi

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
  • soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
  • Enti pubblici, di cui all’art. 74 del DPR 917/86, Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Contributo a fondo perduto: requisiti da rispettare

Per presentare l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto, in scadenza il prossimo 28 maggio, è necessario essere in possesso di precisi requisiti.

A tal proposito, in primis, il monte ricavi/compensi 2019 non deve essere superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, colui che presenta l’istanza, deve possedere almeno un ulteriore requisito tra i seguenti:

  • importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
  • attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Per coloro che hanno aperto la partita iva a partire dal 1° gennaio 2019: se c’è perdita anche inferiore al 30%, il contributo sarà loro riconosciuto in base alle percentuali previste dal decreto; se non c’è perdita, il contributo sarà comunque riconosciuto per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per le persone giuridiche.

Dunque, coloro con partiva iva già in essere alla data del 31 dicembre 2018, per richiedere il contributo a fondo perduto devono rispettare anche il requisito della perdita di fatturato, pari ad almeno il 30%.

Contributo a fondo perduto startup: novità in fase di conversione in legge del decreto Sostegni

Proprio per limitare la platea dei soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto per mancanza del requisito della perdita di fatturato, in fase di conversione in legge del decreto Sostegni, è stata introdotta un’importante novità.

Nello specifico, viene istituito un contributo a fondo perduto, pari a 1000 euro, in favore dei contribuenti:

  • titolari di reddito d’impresa che hanno preso la partita Iva nel 2018 ma – come risulta dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – hanno iniziato l’attività nel 2019 e
  • che non hanno diritto all’indennizzo previsto per la generalità degli operatori economici (articolo 1 del Dl n. 41/2021) in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019.

A tale contributo a fondo perduto Start-up, si applicano le disposizioni del citato articolo 1 di cui al contributo a fondo perduto ordinario.

Riconosciuto ai titolari di reddito agrario e agli esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Un decreto M.e.f. dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione della norma. Anche ai fini del rispetto del tetto di risorse finanziarie disponibili, fissato in 20 milioni di euro.