L’Agenzia delle Entrate, nella recente Circolare n. 5/E del 2021, chiarisce come verificare il rispetto dei requisiti di ricavi e fatturato per l’accesso al contributo a fondo perduto decreto Sostegni nel caso di trasformazione, avvenuta nel 2020, di una ditta individuale in società (c.d. trasformazione impropria).

Contributo a fondo perduto: requisiti

L’accesso al contributo a fondo perduto è subordinato al rispetto di un requisito principale e di uno tra i requisiti “secondari”.

In dettaglio, per il beneficio in esame è necessario aver conseguito ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro (c.d. requisito principale).

Inoltre è richiesto il rispetto di almeno una tra le seguenti due condizioni (requisito secondario):

  • media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019
  • aver attivato partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il contributo a fondo perduto decreto Sostegni, ricordiamo, spetta indipendentemente dal codice ATECO dell’attività esercitata, ai soggetti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Sono ammessi al beneficio, nel rispetto delle condizioni sopra elencate, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Da ditta a società: verifica dei requisiti per il contributo a fondo perduto decreto Sostegni

Laddove una ditta individuale, nel 2020, si sia trasformata in società (trasformazione impropria), l’Agenzia delle Entrate, nella menzionata Circolare n. 5/E del 2021, innanzitutto ha precisato che tale trasformazione non è da ostacolo, per la società derivante dalla trasformazione stessa, al diritto a godere del contributo. Inoltre:

  • la soglia di accesso al contributo, si determina facendo riferimento l’ammontare dei ricavi 2019 riferibili all’azienda preesistente (ditta individuale)
  • per il calcolo della riduzione del fatturato occorre confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (2020 e 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda trasformata.

Nel caso in cui, prima del suddetto chiarimento, si fosse già presentata domanda la quale è stata però rigettata, è possibile, comunque, presentare istanza di autotutela.

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