Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», è stato introdotto, dall’articolo 25, un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22 / E del 22 luglio 2020, ha fornito ulteriori e utili chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto.

Fra gli altri, l’Ade risponde al seguente quesito: nel caso in cui più eredi, attraverso una società di fatto, realizzino la prosecuzione dell’attività del de cuius, sono estensibili le indicazioni contenute nelle istruzioni anche alla società di fatto rappresentata da più eredi che proseguono l’attività del defunto?

 

Contributo a fondo perduto richiesto dagli eredi

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 22 / E del 21 luglio 2020, risponde al quesito con parere affermativo.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, l’istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. In proposito, le istruzioni richiamano inoltre la comunicazione da effettuarsi col modello AA9.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate afferma che: “In considerazione del principio di prosecuzione dell’attività in capo agli eredi e tenuto conto dell’equiparazione tra la società di fatto e le società di persone, ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, si ritiene che quest’ultima possa fruire del contributo in esame, in luogo dei singoli eredi, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti”.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, quindi, per un importo

non inferiore a duemila euro per tali soggetti, poiché riconducibili a quelli diversi dalle

persone fisiche.

 

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