Sono un soggetto in pensione dal 2017 e dallo stesso anno ho anche partita IVA perché ho aperto un negozio di abbigliamento al dettaglio. Ad oggi esercito ancora tale attività e vorrei presentare, avendo i requisiti, domanda per l’accesso al contributo al fondo perduto di cui al decreto Rilancio. Sono a chiedere se ciò mi è possibile oppure il mio status di pensionato lo impedisce?

Gentile lettore

Il contributo a fondo perduto di cui le parla è quello istituito dall’art. 25 del decreto Rilancio.

Senza soffermarci su requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda, andiamo a rispondere al suo dubbio.

La norma espressamente individua i soggetti esclusi dal beneficio e l’Agenzia delle Entrate è in merito intervenuta anche a fornire precisazioni con la Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020. Nel dettaglio è stabilito che non possono presentare richiesta di accesso al contributo i seguenti soggetti:

  • coloro la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
  • chi ha iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  • i professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

Lo status di pensionato

Come già evidenziato in altro nostro precedente intervento, su un quesito che riguardava lo stesso aspetto ma in cui il lettore, invece che pensionato, era lavoratore dipendente, si è detto che l’Amministrazione finanziaria, nella menzionata Circolare n. 15/E, aveva chiarito che il contributo non spetta, tra l’altro, ai soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di “lavoratore dipendente”, con la conseguenza che, le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono anche lo status di lavoratore dipendente possono comunque fruire del contributo a fondo perduto in esame, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti, in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso.

Nello stesso documento di prassi è stata data l’ulteriore precisazione che le suddette considerazioni devono ritenersi valide anche nell’ipotesi di un soggetto persona fisica che esercita un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) e che contestualmente abbia lo status di pensionato. Pertanto, il lettore, nel rispetto di tutti i requisiti previsti, non è escluso dal beneficio.