L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 617 del 20 settembre 2021, ha fornito utili chiarimenti alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni”, indebitamente percepito. Bisogna anche pagare gli interessi e le sanzioni? Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

Il contribuente che ha percepito il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” e che, in seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/2021, si accorge di non averne diritto e spontaneamente intende restituirlo.

Ciò premesso, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate se, oltre agli interessi, siano dovute anche le sanzioni previste dalla norma in caso di indebita percezione.

Contributo a fondo perduto restituito, nessuna sanzione

L’istante dichiara di aver percepito il contributo a fondo perduto e di aver preso contezza della non spettanza dello stesso solo a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 2021.

La circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 ha chiarito che “le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Dunque, considerato che i chiarimenti sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, l’Agenzia delle entrate è dell’avviso che, in applicazione del citato articolo 10 dello statuto del contribuente, l’istante possa tempestivamente restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.

 

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