Ho presentato la richiesta di contributo a fondo perduto tramite il mio consulente di fiducia. Nell’istanza ho optato per il credito d’imposta. In realtà c’è stato un fraintendimento con il consulente in quanto non gli è stato comunicato il cambio di scelta.

Ad ogni modo, considerato che l’opzione per il credito d’imposta non è più revocabile, posso cedere il credito così come avviene per gli altri crediti d’imposta legati al bonus affitti, adeguamento ambienti di lavoro, dispositivi di protezione ecc?

Il Contributo a fondo perduto nel Decreto Sostegni

L’art.1 del D.L. 41/2021, Decreto Sostegni, ripropone un contributo a fondo perduto per imprese e professionisti.

Compresi i titolari di reddito agrario. Il contributo, riconosciuto in considerazione della pandemia da Covid-19 e degli effetti economici negativi ad essa collegati, spetta indipendentemente dal codice Ateco dell’attività svolta. Non rileva neanche il regime contabile/fiscale adottato.

Contributo a fondo perduto: requisiti

Ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto è necessario rispettare precisi requisiti. Il primo è richiesto per tutti coloro che richiedono il contributo a fondo perduto.

Infatti, possono accedere al fondo perduto coloro che presentano un monte/ricavi compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro. Naturalmente se la partita iva è stata attivata nel 2020 non c’è il problema di verificare il requisito.

Il contributo spetta anche alle partite iva inattive.

Detto ciò, non basta rispettare il suddetto requisito dei ricavi/compensi. Infatti,  il legislatore richiede che colui che intende accedere al contributo a fondo perduto, rispetti, alternativamente,  uno dei seguenti requisiti:

  1. importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019
  2. attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Il contributo non è tassabile :sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Chi è escluso dal contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni?

Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che hanno cessato l’attività prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 24 marzo 2021.

Nello specifico ai sensi del comma 2 dell’art.1 del D.L.41/2021, sono esclusi dal fondo perduto:

  • coloro che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
  • soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
  • enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Contributo a fondo perduto: la scelta per l’accredito sul conto corrente o per il credito d’imposta

Una delle principia novità del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni è la possibilità di scegliere se ricevere il contributo come accredito cash sul conto conto corrente o sotto forma di credito d’imposta.

Credito d’imposta da utilizzare in F24 anche per pagare i contributi Inps. La scelta per l’una o per l’altra modalità di riconoscimento del credito d’imposta deve essere specificata nell’istanza telematica con la quale è richiesto il contributo a fondo perduto. La scelta è irrevocabile.

Per meglio intenderci, la scelta può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

Successivamente a tale momento, esposizione dell’esito, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

Il credito d’imposta può essere utilizzato successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo.

Circa l’utilizzo del credito d’imposta, non si applicano i seguenti limiti:

  • divieto di compensazione in presenza di cartelle scadute per un importo superiore a 1.500 euro, ex art.31, comma 1. D.L. 78/2010;
  • il limite max dei crediti compensabili in compensazione orizzontale in F24, pari a 700.000 euro annui, art.34, Legge 388/2000.

Non si applica neanche la disposizione in base alla quale i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

La cessione del credito d’imposta: la risposta al lettore

Fatta tale doverosa ricostruzione, diamo una risposta al nostro lettore. Il D.L. 41/20201 non prevede alcuna possibilità di cedere il credito d’imposta legato al contributo a fondo perduto.

Per i bonus da lei citati nel quesito ci sono norme ad hoc che prevedono la possibilità di cessione.

Infatti, all’art.122 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, è prevista la cessione dei seguenti crediti d’imposta:

  • per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 dello stesso D.L. 34;
  • adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120;
  • a sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125.

In sostanza, per il credito d’imposta legato al contributo a fondo perduto non è ammessa la possibilità di cessione.

Non è prevista neanche la possibilità di ripresentare l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto per cambiare la scelta da credito d’imposta ad accredito sul conto corrente.