Da domani è possibile presentare le istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni. Nel calcolo della perdita media di fatturato devono essere rispettare regole precise. Infatti, rileva la data di effettuazione dell’operazione, individuata sempre ai sensi del decreto Iva. Bisogna considerare eventuali fatture anticipate o differite. Rilevano anche eventuali note di variazione emesse a rettifica delle stesse operazioni.

 

Il contributo a fondo perduto nel D.L. Sostegni

L’ art.1 del D.L. 41/2021 ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per imprenditori e professionisti colpiti dall’attuale pandemia da covid-19.

Il contributo spetta a imprenditori, professionisti, titolari di reddito agrario: con un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro. Non basta solo questo requisito per accedere al contributo a fondo perduto.

Infatti, è necessario rispettare, alternativamente una delle seguenti condizioni:

  • importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
  • attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Per tali ultimi soggetti non deve essere rispetto il requisito della perdita di fatturato. Può essere anche pari a zero. Ad ogni modo è comunque ricondotto un contributo minimo di: 1000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per le persone giuridiche.

In riferiremo a coloro che hanno aperto la partita iva nel corso del 2019, si veda il nostro approfondimento Contributo a fondo perduto anche senza perdita di fatturato: se la partita iva è stata aperta dal 2019 in avanti.

Sono ammessi al fondo perduto anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Soggetti esclusi

Al di là del possesso dei suddetti requisiti, il contributo a fondo perduto non spetta:

  • soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
  • soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
  • enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR;
  •  intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Il calcolo del fatturato

L’entità del contributo spettante dipende dalla perdita media di fatturato (+ corrispettivi) subita e dal monte ricavi/compensi conseguiti nel 2019.

Dunque, per calcolare il contributo, dapprima mi calcolo la media fatturato più corrispettivi 2019, poi quella 2020 e le metto a confronto. Da qui, se la perdita media di fatturato più corrispettivi è pari ad almeno il 30%, avrò diritto al contributo a fondo perduto. Nelle seguenti percentuali e sulla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Verificata la perdita di almeno il 30%, l’importo risultante dall’applicazione delle suddette percentuali non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalla persone fisiche.

Il calcolo del fatturato. Rileva la data di effettuazione dell’operazione

Il calcolo del fatturato deve essere effettuato considerando la data di effettuazione delle operazioni, 2019 o 2020. Il momento di effettuazione delle operazioni è individuato ai sensi dell’art.6 del DPR 633/72, decreto Iva. Tali regole valgono anche per i contribuenti forfetari. Infatti il fondo perduto spetta anche ai contribuenti in regime forfetario.

Dunque: le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili; le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.

Al verificarsi di tali eventi deve essere emessa la fattura. In realtà abbiamo 12 giorni per emettere la fattura sia cartacea che elettronica. Dal momento di effettuazione dell’operazione.

Detto ciò, la fattura può essere sia anticipata sia differita rispetto al momento di effettuazione dell’operazione:

  • in caso di fattura anticipata la relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione del mese/trimestre di emissione della fattura;
  • in caso di fattura differita, l’iva concorre alla liquidazione del periodo in cui l’operazione è effettuata (come da documento di trasporto (DDT) o altro documento equipollente).

Tali principi devono essere considerati nel calcolo del contributo a fondo perduto.

Difatti, come da indicazioni riportate nella circolare, Agenzia delle entrate, n°15/2020, ai fini del calcolo del fatturato, dovranno essere considerate le operazioni che hanno concorso alle liquidazioni periodiche del periodo di riferimento (2019 e 2020).

I contribuenti forfettari non presentano alcuna dichiarazione Iva, ma ad ogni modo i dati del fatturato e dei corrispettivi sono comunque nella loro disponibilità.

Il calcolo del fatturato. Si considerano anche le note di variazione

Ai fini del contributo a fondo perduto, nel calcolo del fatturato bisogna considerare anche le note di variazione, ex art.26 del decreto Iva.

Infatti, in base a quanto riportato nella Guida sul contributo a fondo perduto, devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e 2020:

  1. occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre (2019 e 2020);
  2. concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  3. gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
  4. nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
  5. gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

In sintesi, il calcolo del fatturato 2019 e 2020 deve essere preciso e deve avvenire sulla base delle indicazione fornite finora.

Anche per non incorrere nella restituzione del contributo.

La richiesta del contributo, solo in via telematica, può essere inviata a partire da domani 30 marzo e fino al 28 maggio 2021.