L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 405 / 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito all’erogazione del contributo a fondo perduto del decreto Ristori a un soggetto con domicilio fiscale o sede operativa in un territorio colpito da un evento calamitoso. Vediamo meglio di cosa si tratta. 

Il quesito del contribuente

L’istante è un’associazione sportiva dilettantistica, iscritta al registro CONI e priva di personalità giuridica.

L’11 agosto 2020, l’istante ha presentato la domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Rilancio”; avendo sede nel territorio di un comune colpito da un evento calamitoso, tra i requisiti richiesti non ha dovuto rispettare quello del calo del fatturato.

Lo stesso ha ricevuto il primo contributo a fondo perduto (quello del Dl “Rilancio”) e automaticamente ha incassato anche il secondo (quello del decreto “Ristori”).

Il decreto Ristori, tuttavia, non dispone alcuna eccezione per i soggetti con sede in uno dei territori di un comune colpito da un evento calamitosi, con la conseguenza che, non avendo subito un calo di fatturato, l’istante teme di aver percepito il secondo contributo senza averne diritto. L’istante, dunque, chiede allAgenzia delle entrate come restituire le somme indebitamente percepite e se siano dovuti anche gli interessi e le sanzioni.

Contributo a fondo perduto legittimo

L’Agenzia delle entrate, citando la circolare n. 5/E del 18 maggio 2021, dichiara che il contributo del decreto Ristori, spetta sia ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio, sia per quelli che invece non ne hanno goduto.

Il secondo sussidio è determinato “come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

“Tale previsione determina la necessità di riproporre le modalità di calcolo semplificato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza COVID-19, anche ai fini del CFP COVID-19 decreto ristori”.

In conclusione, nel caso in esame, l’Istante non dovrà restituire quanto percepito grazie al decreto “Ristori.

 

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