Con il provvedimento del 27 luglio 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, è stata determinata la percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020. Si tratta del contributo a fondo perduto concesso dal Dl “Agosto” a chi non aveva presentato la domanda ai tempi del “Rilancio” e ha sfruttato la seconda finestra per richiederlo. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Contributo a fondo perduto a fondo perduto concesso dal Dl “Agosto”

L’articolo 60 del Decreto “Agosto” ha previsto la possibilità di presentare l’istanza per ottenere contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio per coloro che:

  • non avevano presentato l’istanza ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020;
  • a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi.

A tale scopo sono stati destinati soltanto 5 milioni di euro.

L’istanza poteva essere presentata dal 10 al 24 febbraio 2021; in caso di insufficienza delle risorse disponibili (5 milioni di euro) rispetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti, l’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario sarebbe stato pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (5 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei contributi.

Con il provvedimento del 27 luglio 2021 del direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, è stata determinata proprio la percentuale per il calcolo del contributo.

Percentuale per del calcolo del contributo

Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è stato pari a 31.942.524 euro, la percentuale è ottenuta dal rapporto tra 5.000.000 e 31.942.524, ossia 15,6531 per cento.

L’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario, dunque, è pari al contributo risultante dall’ultima istanza moltiplicato per la percentuale sopra riportata.

 

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