Il decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020) all’art. 25, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Esclusi dal beneficio sono i soggetti la cui attività risulta cessata al 31 marzo 2020; gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni di cui all’art.

162-bis del TUIR; i soggetti percettori delle indennità di cui all’art. 27 e 38 del decreto Cura Italia; i lavoratori dipendenti; i professionisti iscritti alla cassa di previdenza di appartenenza (dottori commercialisti, avvocati, ecc.).

Il beneficio spetta a condizione che l’ammontare dei compensi/ricavi riferito all’anno d’imposta 2019 non sia superiore a 5milioni di euro e che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019.

La misura del beneficio

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile dello scorso anno come segue:

  1. 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019;
  2. 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo 2019;
  3. 10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Per conoscere i tempi e le modalità (telematiche) della domanda di accesso al fondo si dovrà attendere apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Aspetti contabili e fiscali

Dal punto di vista reddituale, il contributo a fondo perduto in commento si considera come un contributo in conto esercizio.

Ciò lo si evince dal Principio Contabile OIC 12, in cui si legge che sono considerati contributi in conto esercizio, quelli “dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5 del conto economico. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l’onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dalla società, i quali sono portati in detrazione alla voce C17 “interessi ed altri oneri finanziari” (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, sono invece compresi nella voce C16 “altri proventi finanziari”). I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.)”.

Dal punto di vista fiscale, in applicazione dell’art. 85 comma 1 lett. h) del TUIR, i contributi in conto esercizio costituiscono ricavi. Inoltre, per espressa previsione normativa di cui all’art. 25 del decreto Rilancio, i contributi a fondo perduto in esame non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP.