Nell’istanza telematica di richiesta del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni, è possibile scegliere tra l’accredito diretto sul conto corrente e un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24. Se si opta per il credito d’imposta, lo stesso può essere  utilizzato in compensazione per pagare imposte e altre somme dovute allo stato e agli Enti locali, si pensi ai comuni per il pagamento di IMU e TARI. Anche i contributi previdenziali dovuti all’INPS possono essere pagati in compensazione con il credito d’imposta legato al contributo a fondo perduto.

Il contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni

L’art.1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni ha introdotto un contributo a fondo perduto per la generalità delle partite iva. Siano essi titolari di reddito d’impresa o da professione. Anche i titolari di reddito agrario possono accedere al contributo a fondo perduto.

Per accedere al contributo a fondo perduto, è necessario rispettare precisi requisiti.

In primis, il monte ricavi/compensi conseguiti nel 2019 non deve essere superiore a 10 milioni di euro. Requisito a maglie larghe visto l’importo considerato.

Detto ciò, non è sufficiente non superare tale soglia di ricavi ma, alternativamente, è necessario rientrare in una delle seguenti condizioni:

    1. importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
    2. attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Dunque, tranne per i soggetti del punto 2), la spettanza del contributo a fondo perduto passa dalla verifica della perdita media di fatturato di almeno il 30%.

Il calcolo del fatturato

A tal proposito, il fatturato deve essere calcolato sulla base di criteri omogenei ossia utilizzando gli stessi criteri sia per il 2019 che per il 2020.

Da qui, rileva la data di effettuazione dell’operazione individuata ai sensi dell’art.6 del DPR 633/1972, decreto Iva.

Dunque: per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.

A tal proposito, sono validi i chiarimenti forniti con le circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020.

I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva. Difatti, rilevano il fatturato e i corrispettivi con data operazione a partire dal mese successivo all’attivazione della partita Iva.

Accredito sul conto corrente o credito d’imposta

Rispetto ai contributi a fondo perduto previsti dagli altri decreti emergenziali, nel Decreto Sostegni, è riconosciuta al contribuente, la possibilità di scegliere se ricevere il contributo sotto forma di accredito sul conto corrente, da indicare nella compilazione dell’istanza del fondo perduto oppure sotto forma di credito d’imposta.

La scelta viene specificata sempre nell’istanza di richiesta del contributo.

Dunque, a scelta del beneficiario, il contributo può essere erogato dall’Agenzia delle entrate:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Nella guida sul Fondo perduto è specificato che: la scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

Circa l’irrevocabilità della scelta, valgono le seguenti indicazioni operative.

La scelta è irrevocabile dopo che l’Agenzia ha pubblicato l’esito del riconoscimento o meno del contributo. L’esito è esposto  nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

Le condizioni riutilizzo del credito d’imposta: previsioni agevolate

L’utilizzo del credito d’imposta è piuttosto agevolo. Infatti, non trovano applicazioni i limiti generali di utilizzo dei crediti d’imposta in F24.

A tal proposito, non si applicano i seguenti limiti:

  • divieto di compensazione in presenza di cartelle scadute per un importo superiore a 1.500 euro, ex art.31, comma 1. D.L. 78/2010;
  • il limite max dei crediti compensabili in compensazione orizzontale in F24, pari a 700.000 euro annui, art.34, Legge 388/2000.

Non si applica neanche la disposizione in base alla quale i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

Credito d’imposta anche per pagare l’INPS

Se il contribuente ha optato per il credito d’imposta, l’importo riconosciuto a titolo di contributo a fondo perduto, può essere utilizzato in compensazione per pagare tutte quei debiti tributari e previdenziali che possono essere versati con l’F24.

Infatti, il credito d’imposta può essere riconosciuto per pagare:  imposte, contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui
versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Attenzione al canale di presentazione dell’F24 in cui viene indicato un importo in compensazione.

A tal proposito, l’F24, deve essere presentato solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate: F24 web o F24 on line o avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui il credito indicato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato.

Ad ogni modo, è sempre possibile monitorare quanto credito d’imposta è stato utilizzato in compensazione.

Infatti, successivamente al riconoscimento del contributo, il beneficiario può consultare in ogni momento l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto e quello già utilizzato in compensazione: nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

Con la risoluzione n°24/e del 12 aprile sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare in F24 per compensare il credito d’imposta-Contributo a fondo perduto.