L’operazione di “estromissione” degli immobili strumentali dall’attività d’impresa non rientra nella nozione di fatturato ai fini del contributo a fondo perduto decreto Sostegni.

È l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021.

Edizioni 2019 e 2020 dell’estromissione

L’ultima edizione dell’estromissione è stata prevista dal legislatore per l’anno 2020. In particolare, era ammesso estromettere dalla sfera imprenditoriale gli immobili strumentali (per destinazione o per natura) posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2019.

La scelta era da farsi con comportamento concludente entro il 31 maggio 2020 (vedi anche  Il 31 maggio ultima chance per l’estromissione 2020) e comportava il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota dell’8% da applicare sulla differenza tra valore normale e valore fiscale del bene estromesso.

Anche per il 2019 era prevista la possibilità di estromissione (vedi anche Estromissione 2019: come perfezionarla nel Modello Redditi PF/2020), con riferimento agli immobili strumentali posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2018. La scelta andava fatta con comportamento concludente entro il 31 maggio 2019 ed anche in tal caso era da versarsi l’imposta sostitutiva dell’8%.

Requisiti di fatturato e ricavi per il contributo a fondo perduto decreto Sostegni

Il contributo a fondo perduto decreto Sostegni, spetta indipendentemente dal codice ATECO dell’attività esercitata, ai soggetti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che hanno conseguito

  • ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

In aggiunta al predetto requisito (c.d. principale) è necessario il rispetto di almeno una delle seguenti ulteriori condizioni (requisito secondario):

  • media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019
  • aver attivato partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Sono ammessi al contributo, nel rispetto delle condizioni sopra elencate, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

La rilevanza dell’estromissione nel contributo a fondo perduto decreto Sostegni

L’operazione di estromissione si concretizza nell’escludere l’immobile strumentale dalla sfera imprenditoriale per farlo rientrare nella sfera personale dell’imprenditore medesimo. Dal punto di vista delle imposte dirette e dell’IVA si tratta a tutti gli effetti di una “cessione di beni” in autoconsumo a fronte della quale, lo stesso imprenditore, deve anche emettere “autofattura”.

Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate, nella menzionata Circolare n. 5/E del 2021, ha tenuto a chiarire che l’importo derivante dall’operazione di estromissione non rientra nella nozione di fatturato ai fini del contributo a fondo perduto.

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