Anche se dopo aver presentato domanda di accesso al contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni, il richiedente dovesse cessare la partita IVA, questi non perderà il diritto a ricevere il contributo stesso.

Nessuna preclusione, infatti, in merito risulta espressa ne dalla normativa di riferimento (art. 1 decreto Sostegni) ne dall’Agenzia delle Entrate.

I requisiti per il contributo a fondo perduto decreto Sostegni

Il decreto Sostegni come noto ha previsto, a fronte dell’emergenza Covid-19, un nuovo contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi.

Il beneficio spetta anche agli enti non commerciali, che esercitano attività commerciale in via non esclusiva né prevalente, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

A differenza dei contributi a fondo perduto dei precedenti decreti, questi spetta indipendentemente dal codice ATECO dell’attività esercitata. Ad ogni modo ai fini del beneficio è richiesto il rispetto di un requisito principale e di almeno uno tra i requisiti secondari.

In dettaglio, è richiesto che il richiedente il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni non deve aver conseguito dalla propria attività commerciale, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro (requisito principale).

Inoltre, è richiesto il rispetto di almeno uno tra i seguenti due ulteriori requisiti secondari:

  • importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019
  • attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Contributo a fondo perduto decreto Sostegni: ok a chi chiude partita IVA dopo la richiesta

Il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni è da richiedersi presentando telematicamente apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. La domanda può essere inviata nel periodo 30 marzo 2021 – 28 maggio 2021.

Per espressa previsione di legge sono esclusi dal contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni, i seguenti soggetti:

  • enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir (vedi anche  Contributo fondo perduto decreto Sostegni: quali enti sono esclusi?)
  • intermediari finanziari e società di partecipazione
  • coloro che hanno cessato l’attività prima del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni)
  • soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 24 marzo 2021.

Per coloro che, invece, avendo partita IVA attiva prima del 23 marzo 2021 e che hanno presentato domanda, non si perde il diritto al contributo se dopo la richiesta dovessero cessare partita IVA.

Ciò, in quanto, trattasi di un diritto già acquisito in presenza di tutti i requisiti previsti per beneficiarne prima di detta cessazione dell’attività.

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