I contribuenti che hanno ottenuto e poi restituito il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, in quanto non spettante, anche solo in parte, non potranno ottenere il nuovo contributo di cui al decreto Sostegni-bis. Lo prevede espressamente l’attuale bozza del testo di quest’ultimo decreto che riconosce in automatico un nuovo contributo a fondo perduto per coloro che hanno già ottenuto quello previsto dal decreto Sostegni.

L’attuale testo del decreto Sostegni-bis, che potrebbe essere approvato nella prossima settimana,  sta facendo un pò discutere, in quanto escluderebbe dal nuovo contributo  anche coloro che hanno restituito in parte il precedente contributo spontaneamente.

Una previsione che sembra fin troppo penalizzante, visto l’attuale contesto economico in cui ci troviamo.

Il nuovo contributo a fondo perduto del decreto Sostegni-bis

L’art.1 dell’attuale bozza del decreto Sostegni-bis, riconosce in automatico un nuovo contributo a fondo perduto a coloro che già hanno ottenuto quello dell’art.1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni.

Non sarà necessario presentare alcuna nuova istanza di richiesta.

Infatti, l’accredito del nuovo contributo a fondo perduto o il riconoscimento del credito d’imposta di pari ammontare avverrà in automatico.

E’ corretto parlare anche di credito d’imposta perchè con il decreto Sostegni, rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto, è stata introdotta una nuova modalità di erogazione del contributo spettante.

A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione in F24.

Il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni può essere ancora richiesto entro il 28 maggio.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

Tali modalità di erogazioni sono replicate nel decreto Sostegni-bis.

Sostegni-bis : esclusi coloro he hanno restituito il precedente contributo a fondo perduto

Sono esclusi dal contributo a fondo perduto del decreto Sostegni-bis, coloro che:

  • hanno indebitamente percepito o non hanno restituito se tenuti,
  • il contributo a fondo perduto di cui all’art.1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni.

In base all’attuale testo del decreto Sostegni-bis, l’esclusione riguarda anche coloro che l’hanno restituito spontaneamente.

La restituzione del contributo a fondo perduto

La restituzione del contributo a fondo perduto comporta non solo la restituzione del contributo stesso ma anche il pagamento di sanzioni (ex art.13, comma 5 del D.Lgs 471/1997) e interessi. In base a quanto chiarito nella circolare, Agenzia delle entrate, n°22/2020, la restituzione può essere anche spontanea.

In tale caso, colui che ha ricevuto il contributo può restituire; il contributo, gli interessi e le sanzioni applicando le riduzioni di cui al ravvedimento operoso.

Con la risoluzione n. 24/2021 sono stati istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 Elide:

  • 8128 (Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – Capitale);
  • 8129 (Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – Interessi);
  • 8130 (Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – Sanzione).

Il versamento di queste somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (cosiddetto F24 Elide), senza possibilità di compensazione.

Precisazioni

Nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate ha precisato che,

non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale.

Parimenti, non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo come nel caso riportato nel quesito.

Dunque: non sono dovute sanzioni nè interessi se l’istanza di rinuncia è presentata prima dell’accredito del contributo o del riconoscimento del credito d’imposta.

Non si applicano sanzioni neanche nel caso in cui il  contribuente ha presentato una seconda istanza a correzione della 1°. Nella seconda istanza il contributo spettante è inferiore a quello che sarebbe riconosciuto sulla base dei dati riportati nella 1° istanza già inviata. In tale caso, non si applicano sanzioni laddove il contribuente dimostri che il momento in cui ha rilevato l’errore è antecedente alla ricezione della ricevuta di accoglimento dell’istanza.

Le sanzioni non si applicano neanche laddove  la seconda istanza è scartata ma comunque, la ricevuta che attesta lo scarto ha una data antecedente a quella della seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza originaria (la prima). In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi.

Le restituzioni parziali: un caso da risolvere

Fatta tale doverosa ricostruzione, in base all’attuale testo del decreto Sostegni-bis, sono esclusi dal contributo riconosciuto in automatico anche coloro che hanno fatto una restituzione (da non confondere con la rinuncia totale) parziale del precedente contributo a fondo perduto (pr. precedente).

Infatti, il testo attuale, ancora in bozza, non fa alcuna distinzione tra coloro che l’hanno restituito per intero da quelli che l’hanno fatto solo in maniera parziale.

Si auspica un intervento correttivo nel testo finale del decreto Sostegni-bis che potrebbe essere approvato nella prossima settimana.

Un possibile soluzione: l’istanza di autotutela

Se proprio il testo dovesse rimanere così severo, una possibile soluzione per il contribuente potrebbe essere quella dell’autotutela.

Infatti, con la risoluzione n° 65/2020, avente ad oggetto il contributo a fondo perduto di cui all’art.25 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, l’Agenzia delle entrate ha aperto alla possibilità di presentare un’istanza di autotutela per coloro che avevano ottenuto un contributo a fondo perduto in misura inferiore a quella spettante, per errori riportati nell’istanza di richiesta.

Errori rilevati una volto spirato il termine per presentare una nuova richiesta a correzione della prima. Il modello dell’istanza va trasmesso via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di PIVA), firmata digitalmente dal soggetto richiedente.

Noi di Investire oggi riteniamo che l’istanza potrà essere inviata anche per segnalare l’ingiusta esclusione dal contributo a fondo perduto del decreto Sostegni-bis.

Per l’Agenzia delle entrate potrebbe essere sufficiente considerare i dati di versamento relativi alla restituzione parziale in ravvedimento e dare il via libera all’ottenimento del contributo a fondo perduto.