Con la risoluzione n. 48 di ieri 19 luglio 2021, l’Agenzia delle entrate ha comunicato i codici tributi da indicare in F24 per utilizzare in compensazione il contributo a fondo perduto alternativo (c.d.contributo a fondo perduto attività stagionali) di cui al Decreto Sostegni-bis. Con la stessa risoluzione sono stati individuati codici tributi da utilizzare per restituire il contributo indebitamente richiesto all’Agenzia delle entrate.

Il contributo a fondo perduto alternativo: l’utilizzo come credito d’imposta

Il contributo a fondo perduto alternativo può essere ottenuto sotto forma di accredito sul conto corrente o come credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24 per pagare imposte e contributi.

Possono beneficiarne: imprese, professionisti e titolati di redditi agrario che rispettano i seguenti requisiti:

  • monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro;
  • ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio
    mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Da qui, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, con la risoluzione n° 48 del 19 luglio è istituito il codice tributo: “6946” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”. In F24,  il codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

I nuovi codici tributo per la restituzione spontanea al Fisco

Con il provvedimento,  Prot. n. 175776/2021, l’Agenzia delle entrate oltre a fissare le modalità di presentazione della richiesta del contributo in esame, ha anche disciplinato la sua eventuale restituzione.

A tal proposito, è possibile regolarizzare l’indebita percezione:

  • restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi e
  • versando le relative sanzioni in ravvedimento operoso.

Per consentire ciò tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), la risoluzione in esame istituisce i codici tributo:

  • “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
  • “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
  • “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

Nella compilazione del modello “F24 Elide”, i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.