Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», è stato introdotto, dall’articolo 25, un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22 / E del 22 luglio 2020, ha fornito ulteriori e utili chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto.

Fra gli altri, l’Ade risponde al seguente quesito: come regolarsi nel caso in cui le imprese risultino inattive alla Camera di Commercio ma con partita Iva ancora attiva?

 

Contributo a Fondo Perduto, attività cessata ma Partita Iva ancora Attiva

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 22 / E del 21 luglio 2020, risponde al quesito sopra citato richiamando la circolare n.

15/E del 2020, nella quale era stato dichiarato quanto segue: “Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 9 dell’articolo 25 del Decreto rilancio. In altri termini, quindi, non è consentito presentare l’istanza di accesso per soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata”.

L’Agenzia delle entrate conferma, dunque, l’ipotesi secondo la quale: non essendo “cessata” la P.IVA e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, i soggetti in parola possono fruire del contributo qui in esame.

 

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