Buongiorno.

Sono un Sottufficiale Esercito Italiano nato il 03/10/1963 ed arruolatosi in data 02/09/1985. In base alla vigente normativa (Legge Dini + Maroni + Fornero)  non potendo maturare  un’anzianità contributiva complessiva di anni 42 (40,7 + 15 mesi finestra mobile) entro il 02/09/2018, ovviamente non posso produrre domanda di pensione anzianità anticipata ma dovrò aspettare il compimento del 60°anno di età il 03/10/2023  quando verrò messo in quiescenza d’ufficio per limiti di età in base alla normativa vigente. Considerato che sino al 2023 potrebbe venire a qualcuno in mente di mettere mano alla normativa vigente,  esisterebbe per me la possibilità  durante il corrente anno di versare alla gestione separata INPS (ex INPDAP sino al 2013) i contributi mancanti in un’unica soluzione per raggiungere i 42 anni contributivi richiesti entro il 02/09/2018 rimanendo in servizio sino a quella data o in alternativa dimettendomi con effetto immediato se necessario? 

Preciso che ad oggi ho maturato 32 anni e 4 mesi contributivi effettivi  + 3 anni contributi figurativi per servizio prestato in reparti operativi + 1 anno contributivo oneroso in corso di riscatto a pagamento rata mensile stipendio da novembre 2017 a novembre 2018 perché sino al 03/10/2023 non potrei raggiungere il massimo previsto dalla Legge Dini di  5 anni contributi figurativi per i quali sono richiesti 25 anni di servizio in reparti operativi (1 anno ogni cinque).

Pertanto, ad oggi, ho maturato un totale di 35,4 anni contributivi.

So che il mio è un caso atipico regolato da una particolare normativa che riconosce specificità alle FF.AA. e dell’Ordine ma vorrei avere se possibile una risposta chiarificatrice in merito. 

Ringraziando in anticipo, invio Cordiali Saluti.

 

I contributi volontari sono utili al lavoratore per perfezionare il diritto di tutte le pensioni dirette e indirette: vecchiaia, anzianità, assegno ordinario di invalidità e inabilità, superstiti e reversibilità.

Possono accedere ai versamenti dei contributi volontari i lavoratori che abbiano cessato o interrotto l’attività lavorativa e possono essere ammessi anche i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

I contributi volontari possono essere utili a coprire periodi per i quali il lavoratore non svolge attività lavorativa, ha chiesto periodi di aspettativa, ha avuto periodi di contratti part-time orizzontale o verticale.

Chi può chiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari?

Possono chiedere l’autorizzazione:

  • i lavoratori dipendenti e autonomi purché non iscritti all’INPS o ad altre forme di previdenza;
  • i lavoratori parasubordinati purché non iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • i liberi professionisti purché non iscritti all’apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • i lavoratori dei fondi speciali di previdenza (telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.) purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • i titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta (ai superstiti o reversibilità).

L’autorizzazione, in ogni caso, è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa, ma può essere concessa anche se il rapporto di lavoro non è cessato nel caso di:

  • sospensione dal lavoro anche per periodi brevi se sono assimilabili all’interruzione o cessazione del lavoro (come ad esempio l’aspettativa per motivi di famiglia);
  • sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da norme di legge o disposizioni contrattuali successive al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc.) in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 564 del 8 settembre 1996;
  • attività svolta con contratto di lavoro part-time se effettuato a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
  • integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.

Quanti contributi volontari possono essere versati?

Si possono versare contributi volontari solo per i periodi correnti, ovvero 4 trimestri ogni anno e il versamento deve essere versato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento.

Per coprire quindi, il primo trimestre dell’anno, il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.

Non può, quindi, versare gli anni di contributi che le mancano al raggiungimento dei 42 anni di contributi entro il 2 settembre 2018, entro tale data, infatti potrebbe versare soltanto 6 mesi di contributi volontari. I contributi volontari non possono essere versati in un’unica soluzione.

Per dubbi e domande contattami: [email protected]

Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.