Un contribuente che ha partita IVA dal 2019 in regime forfetario e che svolge attività di agente di commercio con iscrizione Enasarco, può dedurre dal reddito dell’attività i contributi previdenziali pagati lo scorso anno alla citata fondazione? In caso di risposta positiva mi date conferma che vanno riportati al rigo LM35 del Modello Redditi PF/2020 da presentare il prossimo 30 novembre?

Prima di rispondere al suo quesito, riepiloghiamo il funzionamento del regime forfetario. In primis va ricordato che per agire in questo regime occorre rispettare i requisiti di cui al comma 54 della Legge n.

190 del 2014 e seguenti modificazioni e non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui al successivo comma 57.

Chi opera nel forfait paga, sul reddito dell’attività esercitata, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali ed IRAP. Tale imposta è calcolata con un’aliquota del 15% che, tuttavia, si riduce al 5% per i primi 5 anni di attività laddove siano rispettati i requisiti di cui al comma 65 della stessa Legge n. 190 del 2014, ossia:

  • non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare in regime forfettario non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54 (ossia a 65.000 euro).

Il calcolo del reddito imponibile: il forfetario non deduce i costi

Altra caratteristica del regime è che il reddito imponibile dell’attività su cui calcolare la citata imposta sostitutiva è determinato appunto in maniera “forfetaria” ossia applicando ai ricavi/compensi percepiti (principio di cassa) nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

Il contribuente forfetario, pertanto, per espressa previsione normativa, dal suddetto reddito non può dedurre i costi inerenti all’attività (utenze, acquisti di merci, spese per il personale, ecc.). Gli unici oneri deducibili dal reddito dell’attività restano i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per obblighi di legge (contributi INPS dovuti per l’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti; contributi dovuti per iscrizione alla Gestione separata INPS; contributi obbligatori per l’iscrizione alla cassa previdenziali di appartenenza (commercialisti, avvocati, ecc.) e così via.

Gli agenti di commercio hanno come cassa previdenziale obbligatoria di appartenenza, cui, quindi devono iscriversi e versare i contributi, l’ENASARCO. Pertanto, anche tali contributi rientrano tra quelli deducibili forfait.

Contributi previdenziali deducibili per il forfetario: l’indicazione nel Modello Redditi PF/2020

Con riferimento ai contributi previdenziali obbligatori “versati” nel 2019 dal contribuente forfetario, questi sono deducibili riportandoli al rigo LM35 del Modello Redditi PF/2020. Il rigo si compone di due colonne:

  • colonna 1 in cui va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel 2019 in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • colonna 2, dove deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM34, colonna 3.

Si conferma, dunque, per il lettore, che i contributi ENASARCO versati nel 2019 sono deducibili riportandoli al rigo LM35 del Modello Redditi PF/2020 secondo le predette indicazioni.

 

Potrebbe anche interessarti: