Come previsto dal decreto legge 23 del 2020, i versamenti dei contributi Inps da parte delle imprese colpite da coronavirus possono essere sospesi. La misura riguarda anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

A chiarirlo è stato l’Inps con la circolare numero 1754 del 24 aprile 2020 con la quale si precisa che la sospensione dei versamenti contributivi già autorizzata in precedenza dal governo è stata prorogata per i mesi di aprile e maggio 2020 per le imprese sul territorio nazionale colpite dalle misure anti Covid-19.

I settori più colpiti dal coronavirus

Ma quali sono i settori maggiormente colpiti dal coronavirus? Essenzialmente si tratta delle attività turistico alberghiere, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator, oltre alle società e associazioni operanti nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza e della gestione di fiere ed eventi. SI tratta in sostanza di quei settori economici, piccoli e grandi, che più di altri hanno subito gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria con la chiusura delle proprie attività. In generale la legge prevede la sospensione per tutti quei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per le imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro, invece, il calo del fatturato deve essere almeno del 50%. Per questi soggetti, i mancati versamenti di marzo e aprile dovranno essere fatti entro il 30 giugno 2020, anche in forma rateale (5 rate al massimo) con pagamento della prima rata a maggio. Non saranno applicate sanzioni, né interessi di mora.

Le società sportive

Anche per quanto riguarda le federazioni e associazioni sportive, lo stop ai versamenti contributivi si estende fino al 31 maggio.

Un periodo più lungo già autorizzato in precedenza, essendo le attività sportive agonistiche e dilettantistiche ferme da più lungo tempo e comunque difficilmente recuperabili con la stagione estiva. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, anche in forma rateale (5 rate al massimo) con pagamento della prima rata a maggio. Anche in questo caso è previsto che l’Inps non applicherà sanzioni, né interessi di mora.

I lavoratori domestici

Per quanto riguarda i lavoratori domestici, colf, badanti, giardinieri, ecc. l’Inps informa che l’articolo 37 del decreto legge n. 18/2020 (Cura Italia) ha sospeso i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. Per questa categoria di lavoratori, i contributi non versati dovranno essere pagati entro il 10 giugno 2020 in unica soluzione, senza sanzioni, né interessi di mora.

La quota a carico del lavoratore

La sospensione del versamento dei contributi riguarda anche le quote a carico dei lavoratori, qualora l’impresa abbia dei dipendenti. Diversamente si tratterà solo della sospensione per lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti) o appartenenti alla gestione separata. Per i lavoratori dipendenti sono, quindi, sospesi i versamenti dei contributi riferiti ai periodi di paga fino al 31 maggio 2020 per le imprese dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria.