Le chiedo: se la mia azienda dovesse iniziare una procedura fallimentare i contributi inps non versati in quanto sono rateizzati che fine fanno:

1) restano regolarmente accreditati in quanto risultano sull’estratto contributivo;

2) si perdono e viene rettificato l’estratto contributivo.

In attesa cordiali saluti

Risposta

Se il datore di lavoro non paga i contributi, perchè soggetto a procedura fallimentare, il lavoratore è tutelato dal principio di “automaticità delle prestazioni Inps”.

Per il lavoratore dipendente vale il c.d. “principio dell’automaticità delle prestazioni inps”, di cui agli art.

2116 c.c. e 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 così come modificato dall’art. 40 della Legge 153/69.

Cosa significa?

Questo significa che nel limite della prescrizione, il lavoratore ha diritto al pagamento delle prestazioni previdenziali dovute anche se il datore di lavoro non ha corrisposto i contributi all’INPS.

Con l’applicazione di tale principio, si garantisce il diritto alle prestazioni previdenziali anche quando il datore di lavoro ha omesso il versamento dei contributi, la norma decade se i contributi dovuti siano prescritti. In questo caso, il codice civile stabilisce che comunque l’imprenditore è responsabile del danno procurato al lavoratore.

È consigliabile conservare tutti i documenti che attestino la sussistenza del rapporto lavorativo. Questo principio vale anche per il requisito di contribuzione definito per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si può intendere verificato anche nel momento in cui i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti entro i limiti, della prescrizione decennale.

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