Il versamento dei contributi Inps per i soci amministratori di società immobiliari non sempre è dovuto. Da qualche anno è stato chiarito chi deve versare e chi può non farlo. Spighiamo tutto rispondendo al quesito di un lettore.

“Io Stefano sono già in pensione con quota 100 da maggio 2020 e sono socio in una società immobiliare srl che ha in essere immobili e leasing con scadenza tra qualche anno. Ho un socio di nome Giovanni che è anche amministratore unico. Giovanni, dopo avere ceduto nel 2020  la sua attività principale, si ritrova a pagare, in quanto amministratore della società immobiliare, il contributo minimo annuale all’Inps.

Le domande a cui si richiede risposta sono le seguenti:

1) considerato che Giovanni non ha più società che producono utili, ma è socio e amministratore unico da oltre 20 anni senza compenso alcuno in questa società immobiliare tenuta in vita esclusivamente per le sue proprietà e per pagare leasing fino alla loro scadenza nel 2023, può decidere di non versare alcun contributo ai fini Inps?

2) Se Giovanni decidesse di dare le dimissioni da amministratore, posso subentrare io, Stefano, come amministratore? Sempre senza compensi o retribuzioni, versando i contributi previsti se obbligatori che penso non andrebbero ad aumentare la mia già attiva pensione. Oppure questi contributi concorrerebbero a diminuire o aumentare con il tempo la mia esigua pensione di quota 100 o peggio ancora non è consentita tale operazione con quota 100? Penso che sia un caso da studiare , attendiamo un Vostro suggerimento e attendo consiglio visto che si parla di pensione con quota 100 che in questi momenti grigi e neri nessuno vorrebbe perderla , né tantomeno versare quote annuali Inps che non servirebbero a nulla”.

Contributi Inps per l’amministratore di società immobiliari

Il presupposto per cui si versano i contributi deriva dal fatto che un soggetto è iscritto in una gestione previdenziale Inps.

Tale iscrizione implica ovviamente la realizzazione di reddito da lavoro o da impresa e quindi l’applicazione della rispettiva aliquota contributiva ai fini pensionistici.
Se Giovanni non ha più intenzione di versare i contributi, dovrà cancellarsi dalla relativa gestione previdenziale Inps comunicando di non essere più amministratore della società immobiliare. Diversa è la situazione se Giovanni intende rimanere socio e amministratore unico e non versare per non percepisce alcun reddito. In proposito, in passato si è sviluppato un lungo contenzioso amministrativo e giudiziario nei confronti dei soci delle società di persone commerciali che hanno come oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili. Trattasi di società di persone che risultano svolgere le attività identificate con codice Ateco 2007 68.20.1 e 68.20.2, nonché con codice Ateco 2002 70.20.0. Ebbene, l’Inps sosteneva l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS dei soci di tali società sul presupposto che “anche l’attività di gestione, conduzione, locazione ed affitto di beni immobili produce redditi d’impresa se esercitata da società di persone – commerciali – o di capitali”.

Se il socio amministratore non guadagna non versa contributi

La Corte di Cassazione, in proposito, ha però chiarito che le società di persone che svolgono attività volta alla locazione di immobili di proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolgono un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia attività di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (ordinanza n. 18149 del 2017). L’Inps recependo le indicazioni della giurisprudenza, ha emanato il 7 giugno 2017 il messaggio numero 2345 con il quale chiarisce che i contributi non sono dovuti se il socio amministratore non percepisce utili e non partecipa in modo prevalente e abituale all’attività della società. Deve essere anche soddisfatto il requisito che la società non svolga effettiva attività commerciale, ma solo di locazione.

Compatibilità con pensione quota 100

Detto questo, se Stefano, titolare di pensione con quota 100 volesse subentrare a Giovanni, nulla cambierebbe ai fini dei versamenti contributi.

Se il socio amministratore non percepisce utili e non partecipa in modo prevalente e abituale all’attività della società, nulla è dovuto all’Inps. Resta però da rispettare, ai fini della pensione anticipata, il requisito della compatibilità dei redditi da lavoro e quindi della sua cumulabilità entro i limiti stabiliti dalla legge. Nel caso specifico, la circolare Inps numero 117 del 9 agosto 2019, spiega chiaramente, fra i casi di incompatibilità, che sono cumulabili i “redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro. Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica.