L’INPS cambia le regole per l’applicazione delle sanzioni civili in caso di evasione o morosità  contributiva.

Le sanzioni applicabili ai datori di lavoro, in caso di mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, sono regolate dall’ art 116 commi 8 e 9 legge n. 388/2000.

La misura delle sanzioni civili viene differenziata se si tratta di evasione o omissione contributiva.

Omissione

Per i soggetti che non provvedono o provvedono in ritardo al pagamento dei contributi o dei premi dovuti, ovvero vi provvedono in misura inferiore il cui importo è rilevabile dalle denunce obbligatorie

Sanzione: Tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, la sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi o premi.

Evasione

In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi dovuti, occultando i rapporti di lavoro in essere o le retribuzioni erogate.

Sanzione: sanzione civile pari al 30% dell’importo omesso, la sanzione non può superare il 60% dell’importo dei contributi o premi omessi.

L’INPS, con la circolare 66/2008, forniva chiarimenti sull’evasione contributiva e l’intenzione da parte del datore di lavoro di non versare i contributi (elemento soggettivo) o il tentativo di occultamento del rapporto di lavoro e di conseguenza il mancato versamento (elemento oggettivo). La circolare INPS estendeva il tasso ufficiale maggiorato di 5,5 punti percentuali, anche alla mancata o tardiva presentazione denuncia contributiva, l’importante è che il datore di lavoro avesse adempiuto alla comunicazione dell’assunzione e la registrazione nei libri paga e matricola.

La Corte di Cassazione non concorda con l’Inps e con la sentenza n. 28966, del 27 dicembre 2011, chiarisce gli elementi che concorrono a definire l’ipotesi di evasione.

La Corte chiarisce che l’elemento oggettivo caratterizzato dall’ipotesi di evasione contributiva, si verifica quando manca qualsiasi forma documentale, che renda possibile l’accertamento della posizione lavorativa e i compensi erogati, sia nell’ipotesi di mancata presentazione delle denunce all’ente previdenziale o presentazione di denunce incompleta o infedele.

Contributi IINPS non pagati: nuovo orientamento INPS

L’INPS, con la circolare 106/2017, ha affermato il principio che la mancata o infedele comunicazione dei dati necessari alla verifica del debito contributivo agli enti preposti, essendo noti al datore di lavoro o lavoratore autonomo, rendono evidente l’intenzione di non adempiere all’obbligo contributivo.

Casi di omissione

  • Mancato o ritardato pagamento dei contributi in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie
  • Recupero agevolazioni indebite
  • Regolarizzazione derivante da sentenza di reintegra
  • Denuncia presentata entro 12 mesi.

Casi di evasione

  • Mancanza di documentazione che accerti il rapporto di lavoro e/o l’erogazione del compenso
  • Assenza denunce obbligatorie (flussi Uniemens, denunce Inail)
  • Denunce incomplete o non corrispondenti al vero
  • Tardiva denuncia della situazione debitoria.

Ravvedimento operoso

E’ possibile operare il ravvedimento operoso, con una sanzione più lieve, nell’ipotesi di evasioni, a condizioni che:

  • la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento della contribuzione;
  • il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia;
  • la denuncia sia stata presentata prima di ogni possibile contestazione da parte dell’INPS.

Il ravvedimento operoso è applicabile a condizione che la denuncia sia presentata prima dell’avvio di qualunque accertamento ispettivo.

Nuovo ravvedimento operoso, ulteriori chiarimenti dell’Agenzia Entrate

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