Aumentano ancora i tassi di interesse per contributi pensione versati in ritardo. Ciò riguarda sia le omissioni che le richieste di dilazione di pagamento, come precisato da una recente circolare Inps che recepisce le disposizioni della Bce sul rialzo del costo del denaro.

Variazione che produce effetti immediati su tutte le prestazioni previdenziali. In particolare per i pagamenti a debito, come i contributi per le pensioni versati in ritardo rispetto alla scadenza prevista. La misura della Bce comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili.

Interessi per contributi Inps salgono al 9,50%

Come precisa l’Inps con la circolare n. 31 del 20 marzo 2023, è stato rivisto al rialzo il tasso di interesse a debito per i lavoratori che versano in ritardo i contributi previdenziali. Il costo passa dal 9 al 9,50 per cento a partire dal 22 marzo 2023. La variazione segue da vicino già altri recenti innalzamento dei tassi a debito a seguito dell’impennata dell’inflazione.

Questo significa che, oggi, tutti coloro che richiedono un piano rateale di pagamento dei contributi nei confronti dell’Inps dovranno mettere in conto maggiori oneri finanziari. Ma questo vale solo per le nuove richieste di dilazione. I vecchi piani di ammortamento, già autorizzati e notificati in base ai precedenti tassi di interesse, non subiranno modifiche.

La variazione percentuale, quindi, vale solo in caso di nuove autorizzazioni al differimento del termine di versamento dei contributi obbligatori previdenziali di qualsiasi genere. Il nuovo tasso annuo passivo per i contribuenti è pari al 9,50% ed è applicato a partire dalla contribuzione dovuta relativa al mese di marzo 2023.

Le sanzioni civili

La decisione della Bce che ha disposto l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento comporta anche la variazione delle tariffe delle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi, la sanzione civile sale al 9% in ragione d’anno (tasso del 3,50% maggiorato di 5,5 punti).

Prima era pari al 8,50% dell’ammontare da corrispondere.

In caso di evasione contributiva, resta ferma la misura della sanzione civile già prevista. Pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nelle procedure concorsuali – spiega l’Inps – la misura delle sanzioni civili è pari agli interessi legali (5%). Poiché la misura del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), già dal 1° gennaio 2023 la riduzione delle sanzioni opera con queste misure:

  • 5,00% nel caso di «omissione contributiva»;
  • 7,00% nel caso di «evasione contributiva».