Via libera al cumulo del contributo a fondo perduto di cui al decreto Ristori e quello di cui al decreto Cura Italia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta ad istanza di interpello di un contribuente.

In dettaglio quest’ultimo (libero professionista), avendo beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 27 del decreto “Cura Italia” ed avendo rinunciato (in virtù del divieto di cumulo espressamente previsto) a quello di cui al decreto Rilancio, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se poteva, comunque, fare richiesta per quello di cui al decreto Ristori.

I contributi a fondo perduto menzionati dal contribuente, ricordiamo, sono previsti dal nostro legislatore quale misura di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi duramente colpiti dalle conseguenze (negative) economiche causate dalle misure restrittive adottate dal governo a fronte dall’emergenza Covid-19.

I contributi a fondo perduto: dal Cura Italia al decreto Ristori

Il primo contributo a fondo perduto è quello istituito con l’art. 27 del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020). Il beneficio si sostanzia in una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Successivamente l’art. 25 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) ha istituito un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva aventi determinati requisiti. Per espressa previsione normativa è stato dichiarato divieto di cumulo tra questo contributo e quello di cui al decreto Cura Italia.

Infine, l’art. 1 del decreto Ristori (decreto-legge n. 134 del 2020) ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 de decreto stesso (il beneficio non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020).

Il cumulo dei contributi a fondo perduto

A differenza di quanto previsto dal decreto Rilancio, per il contributo a fondo perduto di cui al decreto Ristori non è stabilito espresso divieto di cumulo con quello del Cura Italia.

Conseguenza di ciò è che, per l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 104/E dell’11 febbraio 2021), quindi, i due contributi a fondo perduto (Cura Italia e Ristori) restano cumulabili. D’altronde, osserva l’Amministrazione finanziaria, il contributo a fondo perduto di cui al decreto Ristori rappresenta

un ulteriore beneficio di natura monetaria previsto dal legislatore in conseguenza del perdurare della situazione di difficoltà in favore dei soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza da Covid-19, spettante al ricorrere dei nuovi requisiti previsti.

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