I contributi da riscatto possono produrre effetti retroattivi sulla pensione. Lavoratori e neo pensionati possono infatti riscattare periodi assicurativi per acquisire i diritti alla pensione o per ottenere un ricalcolo della stessa maggiorato.

Uno dei classici esempi è il riscatto degli anni universitari che a volte viene fatto utilizzando la liquidazione del TFR per coprire gli anni di studio non coperti da contributi con appositi versamenti contributivi. Ma il principio vale anche per i lavoratori che si accingono ad andare in pensione e che possono far valere, riscattandoli, periodi non coperti da contribuzione ai fini pensionistici.

Il riscatto dei contributi per pensionati e lavoratori

Per il calcolo delle pensione occorre però fare distinzione fra contributi riscattati durante il periodo lavorativo e quindi quando non si è ancora andati in pensione, e contributi riscattati dopo il periodo lavorativo, cioè quando si è già titolari di pensione. Posto che il riscatto dei periodi assicurativi debba essere autorizzato dall’Inps ed è sempre a titolo oneroso, il metodo di calcolo cambia in base a diversi fattori e ha efficacia retroattiva. Nel caso dei pensionati, il riscatto ha efficacia retroattiva ai fini della misura e la pensione sarà ricalcolata in base ai versamenti effettuati con la corresponsione dei relativi arretrati di competenza. Nel caso dei lavoratori, invece, il riscatto produce effetti sia nella misura della pensione futura che nel diritto alla stessa: riscattare 4 anni di laurea, ad esempio, potrebbe consentire al lavoratore di raggiungere i requisiti pensionistici prima del previsto. Una questione particolarmente delicata, però, per coloro che hanno già presentato domanda di pensione, poiché il riscatto potrebbe far acquisire il diritto a pensione in un momento antecedente la domanda stessa. In questo caso occorre stabilire se l’operazione abbia efficacia retroattiva non solo ai fini della misura, ma anche ai fini del diritto. La giurisprudenza tende ad escluderlo.

I contributi riscattabili

I contributi da riscatto sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge. Vale anche per quei contributi per i quali non vi era l’obbligo del versamento contributivo o sono state introdotte particolari disposizioni legislative. A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto. L’importo da pagare viene notificato con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.

I periodi riscattabili

Come specifica l’Inps, è consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi a:

  • corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
  • attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
  • astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
  • anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
  • attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
  • periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
  • periodi di lavoro svolto con contratto part time;
  • periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
  • ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.