Indipendentemente dalla provenienza delle risorse utilizzate, i fondi erogati per contrastare la crisi legata al Covid-19 sono esentasse sia ai fini dell’imposte sui redditi sia ai fini Irap. Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 411 del 16 giugno. La norma di esenzione fa esclusivo riferimento alla natura del contributo. Oltre che alla discontinuità del contributo stesso con quelli ordinariamente erogati. Dunque, a nulla rileva la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i sussidi distribuiti in seguito all’emergenza da Covid-19.

L’esenzione opera a monte.

La detassazione per i contributi Covid-19

L’articolo 10-bis del D.L. 137/2020, decreto “Ristori”, ha previsto che:

i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Difatti, i contributi e le indennità erogate per contrastare la crisi economia legata al Covid-19, non scontano nè imposte sui redditi ne imposte sull’attività produttiva (IRAP). Opera una detassazione piena.

Ciò vale, indipendentemente dal soggetto in favore del quale sono erogati ossia soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché lavoratori autonomi.

Con la disposizione citata, il regime di esenzione  previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (di cui agli articoli 27 del “Cura Italia” e 25 del “Rilancio”) ha preso portata generale.

La riposta n° 411 del 16 giugno

La risposta n°411 del 16 giugno prende spunto da apposita istanza di interpello. Istanza con la quale è stato chiesto all’Agenzia delle entrate quale sia il corretto trattamento fiscale dei contributi Covid-19 erogati a sostegno del settore dello spettacolo.

Nello specifico, la richiesta riguarda dei contributi erogati ad un teatro con risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013 e del Fondo unico dello spettacolo.

Dopo aver ricevuto dal suddetto ministero un primo contributo straordinario in due tranche ( articoli 89 del Dl “Cura Italia” e 183, comma 11-quater del Dl “Rilancio”), al quale è stata applicata la ritenuta alla fonte del 4%, l’istante, quale “Teatro di rilevante interesse culturale”, con decreto n. 1970 del 17 novembre 2020 del direttore generale della direzione generale Spettacolo, emanato ai sensi del Dm n. 467/2020, ha percepito un nuovo contributo eccezionale.

Tale ultimo contributo è finalizzato a compensare le mancate entrate da biglietteria subite nel 2020 a causa delle misure di contenimento del covid-19.

Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate quale sia il corretto trattamento tributario da riservare a quest’ultimo aiuto.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia,  rileva che l’articolo 89 del decreto “Cura Italia”, per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo penalizzati dalle misure restrittive anti-pandemia, ha previsto, nello stato di previsione dell’ex ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (ora ministero della Cultura), l’istituzione di due Fondi per sopperire alla crisi di tali settori. Con decreto del 23 aprile 2020, il predetto ministero ha disposto che una quota del Fondo emergenze di parte corrente, di cui al citato articolo 89, fosse destinata al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo, che non fossero stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell’anno 2019.

Anche il successivo Dl “Rilancio”, all’articolo 183, comma 11-quater, ha previsto che nello stato di previsione del citato ministero fosse istituito un apposito Fondo. Per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo. Fondo destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, “che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo”. Di conseguenza, l’allora Mibact ha destinato una quota del Fondo emergenze (articolo 89, Dl n. 18/2020) tra gli altri, ai Teatri di rilevante interesse culturale, come quello istante.

Pertanto, con decreto n. 1970/2020 del direttore generale della direzione generale Spettacolo del ministero, veniva assegnato al Teatro istante il contributo sopra citato.

Conclusioni

Secondo l’Agenzia delle entrate a circostanza che il contributo erogato al Teatro istante sia stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013 e del Fondo unico dello spettacolo, non osta al regime esentativo previsto dal decreto Ristori. Ciò perchè  l’articolo 10-bis del decreto “Ristori” fa esclusivo riferimento alla natura del contributo. Oltre che alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati. Dunque, a nulla rileva, pertanto, la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i sussidi distribuiti in seguito all’emergenza da Covid-19.

In sintesi, se si tratta di contributi erogati per superare la crisi derivante dall’emergenza epidemiologica, questi sono esentasse. Sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap. Quindi, agli stessi non va applicata alcuna ritenuta alla fonte.