L’Agenzia delle Entrate mette in chiaro il trattamento IVA da applicare ai contributi Covid-19 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico.

Ci si riferisce al fondo istituito (con il decreto Rilancio) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il fondo, inizialmente di 200 milioni di euro è ritoccato con il decreto Agosto.

Tutte le modalità e i criteri di ripartizione e l’erogazione del contributo sono stati definiti con il decreto interministeriale del MIT, di concerto con, il MEF (Ministro dell’Economia e delle Finanze), n. 340 del 2020.

Trasporto pubblico locale e regionale: il trattamento IVA dei contributi Covid-19

Il trattamento IVA da riservare al contributo in commento è stato precisato dall’Amministrazione finanziaria nella Risoluzione n. 22/E del 31 marzo 2021.

In tale documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate, al fine di individuare la disciplina IVA applicabile, si sofferma sul rapporto giuridico tra chi eroga il contributo (Pubblica Amministrazione) e chi lo riceve distinguendo, in particolare, l’ipotesi dei “contributi” da quella dei “corrispettivi”.

In dettaglio, l’Amministrazione, evidenzia che:

  • le erogazioni qualificabili come contributi in senso stretto, in quanto semplici movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta
  • mentre le erogazioni configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini IVA.

Nel caso dei contributi in commento, si tratta di semplici movimentazioni di denaro assegnate (per legge) al trasporto pubblico locale e regionale (gli enti territoriali assegnano ed erogano il contributo sulla base delle somme assegnate dallo Stato senza alcuna discrezionalità né nell’an né nel quantum).

Pertanto, conclude, l’Agenzia delle Entrate, si tratta di “contributi in conto gestione” che rientrano fuori da campo di applicazione IVA.

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