Attraverso la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020, avente come oggetto “Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2020”, l’Inps comunica le aliquote di calcolo dei contributi, i minimali e i massimali aggiornati, maternità e scadenze per artigiani e commercianti per il 2020.

Contributi artigiani e commercianti 2020

Secondo quanto è stato reso noto attraverso la circolare sopracitata, per l’anno 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.953,00.

Le aliquote di calcolo dei contributi per i commercianti per il corrente anno risultano come segue:

  • 24,09% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni;
  • 21,99% per i Coadiuvanti /coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

Per quanto riguarda, invece, gli artigiani:

  • 24% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni;
  • 21,90% per i Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

La riduzione contributiva al 21,90% (artigiani) e 21,99% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Per maggiori informazioni potete consultare la circolare n. 28 dell’INPS, dove vengono chiariti ulteriori aspetti in merito a:

  • Contribuzione IVS sul minimale di reddito;
  • Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale;
  • Massimale imponibile di reddito annuo;
  • Contribuzione a saldo;
  • Imprese con collaboratori;
  • Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo;
  • Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm.ii;
  • Termini e modalità di versamento.

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