L’articolo 15 bis della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 prevede che la Regione possa approvare bandi per la concessione di contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio nel territorio regionale per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale.

La Regione istante chiede un parere in merito al trattamento fiscale applicabile a questi contributi.

In particolare, si chiede di chiarire quale sia il regime fiscale applicabile ai fini della tassazione diretta ai predetti contributi.

 

Contributi affitti, non possono essere tassati

In risposta al quesito sopra citato, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che costituisce presupposto di tassazione il “possesso di redditi”, in denaro o in natura, rientranti nelle 6 categorie indicate nell’articolo 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Si ritiene che i contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori altamente qualificati “non sia riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del medesimo Testo Unico e, pertanto, non concorra alla formazione della base imponibile del beneficiario”.

 

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