Se il dipendente che è assunto come stagista ha già maturato abilità nella professione prima della firma del contratto, è prevista la stabilizzazione poichè in questi casi lo stage è vista come una finzione per evitare le spese che comporta un normale contratto di lavoro subordinato.

Con la  sentenza numero 18192 del 16 settembre 2016,  la Corte di Cassazione ha chiarito questo concetto ricordando che un contratto di tirocinio non solo richiede la presenza di un tutor aziendale, ma anche la specifica presenza di un programma formativo volto a completare un percorso di formazione professionale.

Non si può, quindi, parlare di tirocinio quando lo stagista viene impiegato in attività che richiedono conoscenze specifiche.

Viene considerata dalla legge illegittimo e fraudolento impiegare come stagista un giovane che già conosce il mestiere.

Contratto di tirocinio: durata massima

Si ricorda, a tal proposito, che la durata massima di un contratto di tirocinio varia in base alla categoria dei beneficiari ed in particolare:

  • massimo 6 mesi per coloro che hanno conseguito un titolo di studio ma non più di 12 mesi
  • massimo 12 mesi per disoccupati e inoccupati
  • massimo 12 mesi per le persone svantaggiate
  • massimo 24 mesi per persone con disabilità

Il tirocinio, poi, deve osservare due distinzioni:

  • di inserimenti/reinserimento al lavoro che serve allo scopo di creare nuovi percorsi di collocazione o ricollocazione
  • di orientamento o formazione o di inserimento/reinserimento che ha lo scopo di inserire o reinserire un dipendente nel mondo del lavoro.

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