In ambito di rinnovo del contratto metalmeccanici, viene rilanciato il fondo contrattuale mètaSalute, che prevede l’adesione obbligatoria per tutti i dipendenti che hanno superato il periodo di prova lavorativo. La misura parte dal 1° ottobre, ma il primo adempimento parte dal 10 ottobre.

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Contratto metalmeccanici: lavoratori beneficiari

Potranno beneficiare, a decorrere dal 1° ottobre 2017, tutti i lavoratori in forza, fatta salva la facoltà del dipendente di esercitare la propria rinuncia in forma scritta.

Hanno diritto all’iscrizione al Fondo mètaSalute:

  • i lavoratori impiegati a contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part time;
  • i lavoratori a contratto di apprendistato;
  • i lavoratori a contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione.

Si precisa che possono beneficiare delle prestazioni anche i familiari (coniuge e figli) ed i conviventi di fatto fiscalmente a carico del lavoratore dipendente iscritto.

La misura prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, potranno iscriversi anche i familiari non fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto, la copertura è a totale loro carico.

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Contribuzione dovuta

La contribuzione al Fondo è a totale carico del datore di lavoro, consiste in 156 euro annui, suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro. Tale quota è comprensiva delle coperture per i familiari e conviventi. Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre, non sarà più dovuta la quota di contribuzione a carico del lavoratore pari a 3 euro mensili.

Si precisa che la contribuzione è dovuta in misura piena anche nel caso di:

  • lavoratori a tempo determinato e a tempo parziale;
  • lavoratori in aspettativa per malattia;
  • lavoratori sospesi interessati dalla CIG;
  • lavoratori che fruiscono del congedo parentale;
  • lavoratori cessati a seguito di licenziamento collettivo o in caso di giustificato motivo oggettivo, beneficiari della NASpI. In tal caso la contribuzione sarà dovuta per un periodo massimo di 12 mesi e dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il regolamento transitorio, in vigore fino al 31 dicembre 2017, stabilisce che il datore di lavoro dovrà versare la quota di contribuzione di 13 euro a favore di ciascun dipendente iscritto tramite MAV entro il 10 del mese di ottobre, novembre e dicembre 2017.

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Aziende con altre forme di assistenza sanitaria integrativa

Le aziende in cui sono presenti forme di sanità integrativa ad adesione volontaria dovranno garantire ai dipendenti che non godono di alcuna copertura sanitaria l’adesione al Fondo mètaSalute.

Le aziende con polizze sanitarie in scadenza al 31.12.2017 e che intendono far aderire tutti i loro dipendenti a mètaSalute dal 1 gennaio 2018 devono registrarsi e trasmettere i flussi anagrafici al Fondo entro il 30 novembre 2017 secondo le modalità indicate dal Fondo.

Accesso al Fondo metàSalute

Dal 1 ottobre tutti i lavoratori, aderenti a mètaSalute, dovranno registrarsi nuovamente sul sito www.fondometasalute.it .

Con le nuove credenziali potranno accedere all’Area Riservata all’interno della quale potranno gestire la propria adesione, aggiornare l’anagrafica, prenotare le prestazioni sanitarie ed inserire l’adesione gratuita dei familiari.