Il contratto metalmeccanici Industria sezione IV, regolamenta i permessi e le assenze all’articolo 13. Vediamo cosa dispone il contratto collettivo titolo VI in riferimento ad assenze e permessi dei lavoratori.

CCNL Metalmeccanici Industria: art. 13 – Assenze e permessi

L’articolo 13 del CCNL metalmeccanici , contiene degli elementi comuni alla gestione delle assenze, quindi trasversali alle diverse tipologie di permessi previsti dal CCNL Metalmeccanici Industria. Nello specifico, si evidenzia che:
Nello specifico viene dunque messo in evidenza che:

  • le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo impedimenti giustificati;
  • durante l’orario di lavoro non può essere abbandonata la sede di servizio senza autorizzazione della Direzione;
  • se non vi è un esplicito permesso non è consentito entrare o trattenersi nello stabilimento al di fuori del proprio orario di lavoro;
  • le lavoratrici o i lavoratori licenziati o sospesi non possono entrare nello stabilimento se non autorizzati dalla Direzione.

Fatto salvo i permessi specifici individuati nel CCNL, l’azienda può consentire la dipendente l’assenza di servizio senza corrisponde la retribuzione.

Si tratta dei permessi non retribuiti, utilizzati dai dipendenti quando, ad esempio, hanno esaurito il monte ore di ferie e permessi individuali.

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Assenze e permessi: se non giustificati, si rischia il licenziamento

Si ricorda che se l’assenza ingiustificata è prolungata nel tempo, o anche l’abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione, costituiscono valida motivazione di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Numerose le sentenze della Cassazione in merito a casi di licenziamento con la motivazione sopraesposta.

Assenze sul lavoro, si rischia il licenziamento?