Contratto lavoro domestico. Nessuna tassa per la cessazione del contratto, ma quello a termine è soggetto all’aliquota maggiorata dell’1,4 per cento. Lo prevede l’Inps con la circolare n. 25/2013, che precisa anche altri aspetti riguardanti i lavoratori domestici secondo le novità introdotte dalla recente legge di riforma del mercato del lavoro, la legge n. 92 del 2012.

Cessazione lavoro domestico, niente maxi tassa

Si legge nella circolare Inps che “relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto al comma 31, art.

2, legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dal comma 250, art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si ritiene che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo”. In sostanza via la tassa in caso di licenziamento colf e badante (si veda il nostro articolo  Licenziamento colf? Solo pagando circa 1500 euro), che tanti dibattiti e polemiche aveva suscitato nei giorni scorsi.

 Contributi lavoro domestico

Nella circolare in oggetto, l’Istituto guidato da Mastrapasqua ha previsto che sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro di colf e badanti, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 e in particolare l’art. 2 il quale ha previsto che l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) è sostituita dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), ma non si pagherà il ticket in caso di cessazione del contratto di lavoro domestico. Ma le novità per i lavoratori domestici non si arrestano qua.

Contratto lavoro domestico e il contributo addizionale

Sempre la legge di riforma del mercato del lavoro, la n. 92 del 2012 ha previsto che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Questo contributo però non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Per tutti i rapporti di lavoro per i quali è già stata presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 01/01/2013, l’Inps comunica che il contributo addizionale  sarà calcolato direttamente dall’Istituto al momento della generazione del bollettino Mav o dell’utilizzo delle altre modalità di pagamento, salvo che il datore di lavoro – identificatosi con Pin – non comunichi al Contact Center Multicanale – numero gratuito803 164 oppure numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore – che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente. Proprio per  consentire il corretto calcolo dei contributi dovuti, in tempo utile per l’invio dei MAV relativi al 1° e 2° trimestre 2013 , è opportuno che tale informazione sia data entro il 28 febbraio 2013. 

Restituzione contributo

Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro domestico, da tempo determinato a tempo indeterminato, la riforma del lavoro prevede anche la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale pagato negli ultimi sei mesi. La restituzione può avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione  del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.