Non sempre le clausole inserite all’interno del contratto di locazione sono valide, ce ne sono alcune, seppur sottoscritte da entrambe le parti che, se contestate davanti al giudice, possono essere considerate nulle.   La nullità delle clausole nella maggior parte dei casi è disposta per tutelare il conduttore poiché quasi sempre le clausole tendono ad avvantaggiare il proprietario. Vediamo quali sono nello specifico le clausole che possono essere considerate nulle.

  • clausole che portano la durata contrattuale ad un tempo minore di quello stabilito nel contratto, sono nulle, quindi, tutte le clausole che prevedono una durata minore a 4+4 anni nel contratto libero e di 3+2 anni nel contratto a canone concordato
  • Clausole che stabiliscono un importo inferiore a quello stabilito dal contratto al canone di locazione
  • Clausole che pongono a carico dell’affittuario l’obbligo di provvedere alla manutenzione della cosa locata per deterioramento dovuto all’uso, una volta terminato il rapporto di locazione
  • Clausole che stabiliscano la risoluzione del contratto qualora manchi il pagamento di una sola mensilità
  • Clausole che prevedano la risoluzione del contratto qualora vi sia alienazione della cosa locata
  • Clausole che considerino come due cose distinte e separate l’appartamento e il box auto che sia pertinente
  • Clausole che prevedano l’aumento del canone di locazione ogni anno in maniera forfettaria (l’aumento deve essere legato ad aggiornamenti Istat)
  • Clausole che impediscano all’inquilino di poter dare disdetta in qualsiasi momento ma solo in corrispondenza delle scadenze contrattuali

  La nullità delle clausole non determina la nullità del contratto solo in caso che le clausole nulle siano sostituite con quelle previste dalla legge tramite sostituzione automatica.