Nel caso di contratto di lavoro subordinato le retribuzioni dei dipendenti devono rispettare i salari minimi fissati dai contratti collettivi del settore e il datore di lavoro non può scendere al di sotto di tali limiti. Se il datore di lavoro scende sotto gli importi limite il dipendente potrebbe agire per vie legali per ottenere quando non versato.

Anche per i contratti di collaborazione esiste un compenso minimo che i datori di lavoro devono rispettare o i compensi sono determinati dalle parti al momento della firma del contratto?

Considerando che i contratti di collaborazione, cococo, esistenti nel mondo del lavoro sono moltissimi, rispondere a questa domanda appare una questione molto delicata anche perché, con l’abolizione dei co.co.pro. (i cosidetti contratti a progetto) nel 2015 da parte del Jobs Act, le collaborazioni esterne per i datori di lavoro possono essere attuate soltanto con i contratti di collaborazione e per i cococo non esistono salari minimi da rispettare nei confronti dei collaboratori.

Mentre per i co.co.pro la legge Biagi aveva stabilito compensi proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito, e la legge Fornero ha equiparato i compensi per i collaboratori a progetto a quelli dei lavoratori dipendenti per mansioni equiparate, per i co.co.co. questi limiti non sono previsti.

Le norme sopra descritte, quindi, sono state abolite insieme all’abolizione dei contratti a progetto poiché la legge che disciplina i co.co.co. non prevede limiti di compenso lasciando che le parti stabiliscano la remunerazione del lavoratore senza limiti salariali.

Nonostante questo, però, anche i collaboratori esterni prevedono una tutela che impone ai datori di lavoro che per le collaborazioni non possono essere imposte condizioni contrattuali particolarmente gravose come, ad esempio, un compenso troppo basso. In questo modo si vuole non pregiudicare la possibilità di reperire sul mercato delle alternative soddisfacenti con l’abuso di dipendenza economica.

Perché si verifichi l’abuso di dipendenza economica deve esserci una manifesta inadeguatezza del compenso: non si tratta quindi di piccole differenze nella retribuzione, ma solo di quelle molto evidente. In caso di abuso di dipendenza il co.co.co. è nullo e a determinare la giusta retribuzione potrebbe essere il giudice.

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