Al fine di dare un sostegno alle attività economiche fortemente colpite dall’emergenza sanitaria Covid-19, il legislatore, con l’art. 28 del decreto Rilancio, ha istituito, come noto, un credito d’imposta per i canoni di locazione pagati per immobili non abitativi impiegati nello svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o nell’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Bonus locazione: in quale misura e per quali mesi

Il bonus è pari al 60% dei canoni effettivamente pagati (per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, il credito d’imposta è pari al 30%) e spetta:

  • per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020
  • per i mesi da marzo a luglio 2020 se trattasi di attività stagionali
  • fino ad aprile 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator (legge di bilancio 2021).

Il decreto Ristori è intervenuto sul bonus ampliandone la portata (vedi anche “Credito d’imposta locazioni più ampio con il D.L. Ristori“).

Requisiti per il bonus locazione

Hanno diritto al beneficio i soggetti che presentano ricavi/compensi riferiti al 2019 non superiori a 5 milioni di euro (per le strutture alberghiere e agrituristiche non è previsto questo limite). Rientrano tra i beneficiari anche gli enti commerciali e le imprese agricole rientrano tra i soggetti beneficiari.

Oltre a ciò è necessario avere subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi agevolati rispetto agli stessi mesi del 2019 (se il requisito si verifica solo rispetto ad alcuni mesi, si ha diritto al bonus solo per tali mesi).

Si ricorda inoltre che il credito d’imposta in commento non è cumulabile con quello di cui all’art. 65 del Cura Italia (bonus locazione negozi e botteghe previsto per il mese di marzo).

Bonus locazioni: contratto intestato all’amministratore della società

Tra i beneficiari vi rientrano anche le attività svolte in forma societaria.

In tal caso potrebbe accadere che il contratto di affitto risulti non intestato alla società ma personalmente all’amministratore della società stessa.

In questo caso alcuni autori ritengono che il bonus locazioni non spetti, in quanto, la norma istitutiva del beneficio non contempla tale possibilità.

Tuttavia, a nostro parere, se nel contratto di affitto, come locatario viene indicato il nome dell’amministratore della società, l’agevolazione, comunque, spetta a condizione che sia specificato il suo titolo di “Amministratore della società” e, quindi, che egli agisce in qualità di tale titolo, nel momento in cui il contratto di locazione è sottoscritto.

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