Con il D.L. 73/2022, decreto semplificazioni, in materia di contratti di locazione a canone concordato, cambia la durata dell’attestazione necessaria per i c.d. contratti “non assistiti” ossia che sono definiti dalle parti senza l’ausilio delle organizzazioni della proprieta’ edilizia e delle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che hanno definito le regole per la stipula dei contratti a livello locale.

L’attestazione di conformità per i contratti a canone concordato

Nella definizione del contenuto del contratto di locazione a canone concordato e del canone di locazione effettivo, le parti interessate possono farsi assistere dalle organizzazioni della proprieta’ edilizia e dalle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Infatti, i contratti di locazione a canone concordato possono essere stipulati nel rispetto delle regole e degli accordi fissati a livello locale tra le suddette organizzazioni.

Per i contratti “non assistiti” ossia definiti in autonomia dalle parti senza l’ausilio della suddette organizzazioni, è necessaria un’attestazione con la quale si certifica da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, la corrispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso. Anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. Dunque, per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti”, l’attestazione ha effetti anche per il conseguimento delle agevolazioni fiscali previste per legge.

Infatti, gli immobili affittati a canone concordato beneficiano anche di agevolazioni IMU, nonchè:

  • della cedolare secca al 10%
  • dell’ulteriore abbattimento del 30% sul reddito fondiario derivate dal possesso dell’abitazione e
  • della riduzione al 70%  del corrispettivo annuo considerato per la determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro.

Cosa cambia con il decreto semplificazioni?

Grazie all’art.7 del decreto semplificazioni, la suddetta attestazione puo’ essere fatta valere:

  • per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio,
  • fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n°31/2018, è possibile allegare l’attestazione all’atto della registrazione del contratto di locazione.

Si tratta di una facoltà.

Da qui,  se il contribuente procede ad allegare l’attestazione, si applica l’articolo 11 del Tur (Testo unico imposta di registro – Dpr 131/1986), il cui comma 7, relativo agli allegati, stabilisce che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti a esso allegati, ma non implica l’applicazione dell’imposta se si tratta di:

  • documenti che costituiscono parte integrante dell’atto,
  • frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili,
  • atti non soggetti a registrazione.

Da qui, in sede di registrazione del contratto, l’ufficio dell’Agenzia procede alla registrazione anche dell’attestazione “senza autonoma applicazione dell’imposta di registro”.

Infine, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, Tabella allegata al Dpr 642/1972, per il rilascio dell’attestazione non deve essere applicata l’imposta di bollo.